Legge del 1990 numero 287 art. 18


L'Autorità, se in esito all'istruttoria di cui all'articolo 16
accerta che una concentrazione rientra tra quelle contemplate
dall'articolo 6, ne vieta l'esecuzione.
L'Autorità, ove nel corso dell'istruttoria non emergano elementi
tali da consentire un intervento nei confronti di un'operazione di
concentrazione, provvede a chiudere l'istruttoria, e deve dare
immediata comunicazione alle imprese interessate ed al Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato delle proprie
conclusioni in merito. Tale provvedimento può essere adottato a
richiesta delle imprese interessate che comprovino di avere eliminato
dall'originario progetto di concentrazione gli elementi eventualmente
distorsivi della concorrenza.
L'Autorità, se l'operazione di concentrazione è già stata
realizzata, può prescrivere le misure necessarie a ripristinare
condizioni di concorrenza effettiva, eliminando gli effetti
distorsivi.

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