Legge del 1990 numero 287 art. 6


Nei riguardi delle operazioni di concentrazione soggette a
comunicazione ai sensi dell'articolo 16, l'Autorità valuta se
comportino la costituzione o il rafforzamento di una posizione
dominante sul mercato nazionale in modo da eliminare o ridurre in
modo sostanziale e durevole la concorrenza. Tale situazione deve
essere valutata tenendo conto delle possibilità di scelta dei
fornitori e degli utilizzatori, della posizione sul mercato delle
imprese interessate, del loro accesso alle fonti di
approvvigionamento o agli sbocchi di mercato, della struttura dei
mercati, della situazione competitiva dell'industria nazionale, delle
barriere all'entrata sul mercato di imprese concorrenti, nonché
dell'andamento della domanda e dell'offerta dei prodotti o servizi in
questione.
L'Autorità, al termine dell'istruttoria di cui all'articolo 16,
comma 4, quando accerti che l'operazione comporta le conseguenze di
cui al comma 1, vieta la concentrazione ovvero l'autorizza
prescrivendo le misure necessarie ad impedire tali conseguenze.

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