Legge del 1990 numero 287 art. 14-bis


MISURE CAUTELARI
1. Nei casi di urgenza dovuta al rischio di un danno grave e irreparabile per la concorrenza, l'Autorità può, d'ufficio, ove constati ad un sommario esame la sussistenza di un'infrazione, deliberare l'adozione di misure cautelari.
2. Le decisioni adottate ai sensi del comma 1 non possono essere in ogni caso rinnovate o prorogate.
3. L'Autorità, quando le imprese non adempiano a una decisione che dispone misure cautelari, può infliggere sanzioni amministrative pecuniarie fino al 3 per cento del fatturato (15).
(Articolo aggiunto dall'art. 14, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come modificato dalla relativa legge di conversione)

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