La clausola penale



La clausola penale consiste in una previsione convenzionale di risarcimento per l'ipotesi di ritardo ovvero per il caso di inadempimento definitivo dell'obbligazione (art. 1382 cod.civ.). Soltanto nel primo caso (vale a dire quando venga a sanzionare il mero ritardo) può essere domandata congiuntamente alla prestazione principale (art. 1383 cod.civ.). Ulteriori eventi rispetto all'inadempimento o al ritardo, quali il caso fortuito o la forza maggiore debbono invece ritenersi esclusi e non sanzionabili per il tramite del patto in esame (Cass. Civ. Sez. II, 4603/84 ).

La clausola penale possiede una duplice efficacia:
  1. dispensa il danneggiato dall'onere di provare l'entità del danno (II comma art. 1382 cod.civ.) nota1.
  2. limita il risarcimento alla misura prevista nella pattuizione, a meno che non sia stata programmata la risarcibilità del danno ulteriore nota2. La clausola penale, predeterminando l'ammontare forfettario del danno (cfr. tuttavia Cass. Civ. Sez. III, ord. n. 5651/2023 che mette a fuoco come sia cumulabile rispetto all'indennità per protratta occupazione dell'immobile), evita alle parti le lungaggini ed i costi di un eventuale giudizio attinente al quantum del risarcimento. Da questo punto di vista, dispensando altresì il danneggiato dal dar conto del pregiudizio subìto, essa viene indubbiamente a rafforzare la posizione del creditore, esercitando parallelamente una indiretta funzione di deterrente rispetto a comportamenti disinvolti dell'obbligato nota3 . Ciò tuttavia non legittima la previsione di un ammontare della penale esorbitante rispetto alla misura effettiva dei danni, tale da scoraggiare comunque ogni condotta scorretta del debitore. Una siffatta funzione della penale sembra da escludere, alla luce del disposto di cui all'art. 1384 cod.civ., ai sensi del quale il giudice può ridurre la misura della penale quando l'ammontare di essa sia manifestamente eccessivo nota4.

E' d'altronde vero che, una volta pattuita la penale, questa è dovuta anche se concretamente non si potesse riferire o provare l'esistenza di un danno conseguente all'inadempimento.

Da questa constatazione si ritrae l'opinione in base alla quale la clausola penale avrebbe una funzione punitiva, corrispondendo ad una vera e propria pena privata nota5. In tanto sarebbe infatti possibile parlare di risarcimento, in quanto l'importo della penale fosse contenuto nei limiti del danno, non potendovi invece rientrare la somma che risultasse ulteriore rispetto al pregiudizio concretamente subìto (o, a maggior ragione, dovuta nonostante la mancanza di qualsiasi danno). Occorre tuttavia osservare che non pare possibile per le parti accordarsi nel senso di convenire la corresponsione della penale quale aggiunta al risarcimento del danno. Si rifletta invece sull'impossibilità di praticare il ragionamento inverso: nonostante la previsione della penale è infatti possibile che le parti convengano che sia risarcibile il danno ulteriore rispetto alla misura della stessa (art. 1382 cod.civ.). Queste notazioni manifestano l'impossibilità di concepire la stessa come pena privata.

L'art. 3 della Legge 15 dicembre 1990, n. 386, ai sensi della quale è stata prevista una apposita disciplina sanzionatoria in materia di assegni bancari, prevede per il mancato pagamento, anche solo parziale, dell'assegno bancario presentato utilmente, l'obbligo per l'emittente di corrispondere al prenditore o al giratario che agisce nei suoi confronti per il pagamento del titolo una penale pari al dieci per cento della somma dovuta e non pagata.

In tema di tutela di beni del demanio artistico e storico l'art. 11 del D.P.R. 283/00, recante "Regolamento recante disciplina delle alienazioni di beni immobili del demanio storico ed artistico", prevedeva l'inserimento nel contratto di acquisto del bene preventivamente autorizzato di apposita clausola penale mediante la quale "l'acquirente si obbliga a versare a titolo di risarcimento una somma pari al venticinque per cento del prezzo, salvo il maggior danno". L'alienazione veniva infatti consentita sotto l'imposizione di precise regole intese ad assicurare la conservazione del bene e la possibilità di una sua pubblica fruizione. L'inadempimento di tali obbligazioni gravanti sull'acquirente conducevano altresì alla risoluzione del contratto. Il Codice dei beni culturali (D. Lgs. 42/04 ) ha abrogato l'intera citata normativa, alla quale si è sostituito un sistema di sanzioni, anche penali, conseguenti al difetto di autorizzazione per il compimento di determinato opere relative ai beni ovvero all'inosservanza delle prescrizioni di tutela indiretta (cfr. gli artt. 169 e 172 del Codice).

Note

nota1

Magazzù, voce Clausola penale, in Enc.dir., vol.VII, p.188.
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nota2

De Nova, in Comm.cod.civ., dir. da Cendon, vol.IV, Torino, 1999, p.647.
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nota3

Per questo motivo, secondo un'opinione (Mirabelli, Dei contratti in genere, in Comm.cod.civ. Utet, Torino, 1980, p.332) la clausola penale eserciterebbe una funzione di coazione psicologica sul debitore.
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nota4

Analoghe considerazioni svolge Bianca, Diritto civile, vol.V, Milano, 1997, p.223.
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nota5

In questo senso Zoppini, La pena contrattuale, Milano, 1991, p.160 e Magazzù, cit., p.188.
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Bibliografia

  • BIANCA, Diritto civile, Milano, V, 1997
  • DE NOVA, Torino, Comm.cod.civ.dir.da Cendon, IV, 1999
  • MAGAZZU', Clausola penale, Enc.dir., VII
  • MIRABELLI, Dei contratti in generale, Torino, Comm. cod. civ., vol. IV, 1967
  • ZOPPINI, La pena contrattuale, Milano, 1991


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