Legge del 1990 numero 287 art. 4


L'Autorità può autorizzare, con proprio provvedimento, per un
periodo limitato, intese o categorie di intese vietate ai sensi
dell'articolo 2, che diano luogo a miglioramenti nelle condizioni di
offerta sul mercato i quali abbiano effetti tali da comportare un
sostanziale beneficio per i consumatori e che siano individuati anche
tenendo conto della necessità di assicurare alle imprese la
necessaria concorrenzialità sul piano internazionale e connessi in
particolare con l'aumento della produzione, o con il miglioramento
qualitativo della produzione stessa o della distribuzione ovvero con
il progresso tecnico o tecnologico. L'autorizzazione non può comunque
consentire restrizioni non strettamente necessarie al raggiungimento
delle finalità di cui al presente comma né può consentire che risulti
eliminata la concorrenza da una parte sostanziale del mercato.
L'Autorità può revocare il provvedimento di autorizzazione in
deroga di cui al comma 1, previa diffida, qualora l'interessato abusi
dell'autorizzazione ovvero quando venga meno alcuno dei presupposti
per l'autorizzazione.
La richiesta di autorizzazione è presentata all'Autorità, che si
avvale dei poteri di istruttoria di cui all'articolo 14 e provvede
entro centoventi giorni dalla presentazione della richiesta stessa.

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