Legge del 1990 numero 287 art. 11


Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è
istituito un apposito ruolo del personale dipendente dell'Autorità.
Il numero dei posti previsti dalla pianta organica non può eccedere
le centocinquanta unità. L'assunzione del personale avviene per
pubblico concorso ad eccezione delle categorie per le quali sono
previste assunzioni in base all'articolo 16 della legge 28 febbraio
1987, n. 56.
Il trattamento giuridico ed economico del personale e
l'ordinamento delle carriere sono stabiliti in base ai criteri
fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per la Banca
d'Italia, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed
organizzative dell'Autorità.
Al personale in servizio presso l'Autorità è in ogni caso fatto
divieto di assumere altro impiego o incarico o esercitare attività
professionali, commerciali e industriali.
L'Autorità non può assumere direttamente dipendenti con
contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto
privato, in numero di cinquanta unità. L'Autorità può inoltre
avvalersi, quando necessario, di esperti da consultare su specifici
temi e problemi.
Al funzionamento dei servizi e degli uffici dell'Autorità
sovraintende il segretario generale, che ne risponde al presidente, e
che è nominato dal Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, su proposta del presidente dell'Autorità.

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