Legge del 1990 numero 287 art. 19


Qualora le imprese realizzino un'operazione di concentrazione in
violazione del divieto di cui all'articolo 18, comma 1, o non
ottemperino alle prescrizioni di cui al comma 3 del medesimo
articolo, l'Autorità infligge sanzioni amministrative pecuniarie non
inferiori all'uno per cento e non superiore al dieci per cento del
fatturato delle attività di impresa oggetto della concentrazione.
Nel caso di imprese che non abbiano ottemperato agli obblighi di
comunicazione preventiva di cui al comma 1 dell'articolo 16,
l'Autorità può infliggere alle imprese stesse sanzioni amministrative
pecuniarie fino all'uno per cento del fatturato dell'anno precedente
a quello in cui è effettuata la contestazione in aggiunta alle
sanzioni eventualmente applicabili in base a quanto previsto dal
comma 1, a seguito delle conclusioni dell'istruttoria prevista dal
presente capo III, il cui inizio decorre dalla data di notifica della
sanzione di cui al presente comma.

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