Legge del 1990 numero 287 art. 1


Le disposizioni della presente legge in attuazione dell'articolo
41 della Costituzione a tutela e garanzia del diritto di iniziativa
economica, si applicano alle intese, agli abusi di posizione
dominante e alle concentrazioni di imprese che non ricadono
nell'ambito di applicazione degli articoli 65 e/o 66 del Trattato
istitutivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, degli
articoli 85 e/o 86 del Trattato istitutivo della Comunità economica
europea (CEE), dei regolamenti della CEE o di atti comunitari con
efficacia normativa equiparata.
L'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui
all'articolo 10, di seguito denominata Autorità, qualora ritenga che
una fattispecie al suo esame non rientri nell'ambito di applicazione
della presente legge ai sensi del comma 1, ne informa la Commissione
delle Comunità europee, cui trasmette tutte le informazioni in suo
possesso.
Per le fattispecie in relazione alle quali risulti già iniziata
una procedura presso la Commissione delle Comunità europee in base
alle norme richiamate nel comma 1, l'Autorità sospende l'istruttoria,
salvo che per gli eventuali aspetti di esclusiva rilevanza nazionale.
L'interpretazione delle norme contenute nel presente titolo è
effettuata in base ai princìpi dell'ordinamento delle Comunità
europee in materia di disciplina della concorrenza.

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