L'art.
3 della legge 6 maggio 2004, n. 129 (Forma e contenuto del contratto) prescrive che il contratto di affiliazione commerciale debba essere redatto
per iscritto a pena di nullità nota1. Si tratta dunque di un formalismo ad substantiam actus che viene a sostanziarsi nello scritto. Non basta:
occorre che lo scritto investa necessariamente alcuni dati, la cui elencazione risulta dalla norma in esame. Oltre agli elementi costituenti il presupposto della sperimentazione sul mercato della formula commerciale e le indicazioni relative alla durata (cfr. i nn. 2 e 3 dell'art.
3 cit. ) il contratto deve espressamente indicare:
a) l'ammontare degli investimenti e delle eventuali spese di ingresso che l'affiliato deve sostenere prima dell'inizio dell'attività;
b) le modalità di calcolo e di pagamento delle royalties e l'eventuale indicazione di un incasso minimo da realizzare da parte dell'affiliato;
c) l'ambito di eventuale esclusiva territoriale sia in relazione ad altri affiliati, sia in relazione a canali ed unità di vendita direttamente gestiti dall'affiliante;
d) la specifica del know-how fornito dall'affiliante all'affiliato;
e) le eventuali modalità di riconoscimento dell'apporto di know-how da parte dell'affiliato;
f) le caratteristiche dei servizi offerti dall'affiliante in termini di assistenza tecnica e commerciale, progettazione ed allestimento, formazione;
g) le condizioni di rinnovo, risoluzione o eventuale cessione del contratto stesso.
La ratio del formalismo a pena di nullità rinforzato dalla esplicitazione degli elementi specifici investiti dal requisito dello scritto è agevolmente rinvenibile nella volontà di proteggere l'affiliato. Costui deve infatti essere in grado di essere garantito in relazione alla serietà dell'iniziativa dell'affiliante. Essa deve essere stata convenientemente "collaudata" nel suo modello imprenditoriale. I servizi e l'assistenza dell'affiliante devono essere convenientemente descritti e qualificati. L'ambito territoriale e l'eventuale concorrenza "parallela" dell'affiliante devono essere presi in considerazione e disciplinati.
Cosa riferire dei contratti di franchising stipulati nel tempo anteriore all'entrata in vigore della novella ed ancora produttivi di effetti in detta data? Il II comma dell'
art.9 della legge 129 del 2004 prevede esplicitamente che
essi debbano essere formalizzati per iscritto secondo le disposizioni della legge entro un anno dal tempo della sua vigenza, parallelamente dovendo essere nello stesso termine adeguati alle prescrizioni dalla stessa portate.
Note
nota1
L'atipicità del franchising non comportava, nel tempo precedente l'entrata in vigore della legge
129/2004 , alcun specifico formalismo. Al riguardo era usuale il riferimento, sia pure con tutti i limiti di siffatta presunta regola, al principio della libertà delle forme.Questo peraltro non escludeva che, in alcuni casi, potesse comunque presentarsi necessaria una particolare forma, in quanto indirettamente richiesta da altre norme. Così doveva comunque reputarsi richiesta la forma scritta ad probationem per eventuali clausole limitative della concorrenza ex art.
2596 cod. civ. . Si pensi ancora all'indispensabilità della forma ad substantiam per la validità delle clausole compromissorie ex art.
807 cod. civ.. Cfr. sul punto Dogliotti-Figone, in Comm.cod.civ., dir. da Cendon, Aggiornamento 1991-2001, vol. II, Torino, 2002, p. 314.
top1 Bibliografia
- DOGLIOTTI E FIGONE, Torino, Comm.cod.civ. dir. da Cendon, II, 2002