Comunione legale e diritti di credito



E' controverso, nel silenzio dell'art. 177 cod.civ., se i diritti di credito siano compresi nella comunione legale dei beni tra i coniugi.
L'opinione favorevole fa leva sull'argomento secondo il quale l'acquisto di beni sarebbe oggetto della comunione non tanto in virtù della materialità dei medesimi, quanto della considerazione di essi nella dimensione giuridica di diritti. Se la ragione della comunione legale deve essere individuata nell'esigenza di far beneficiare entrambi i coniugi di tutti gli incrementi economici acquisiti al loro patrimonio, sia pure con l'eccezione di quelli considerati di carattere personale, non si comprenderebbe il motivo per cui l'acquisto di un diritto di credito, essendo esso stesso un elemento corrispondente ad un incremento economico, debba esserne escluso nota1 (Tribunale di Sciacca, 19 maggio 1998). Così sono stati reputati appartenenti alla comunione i titoli obbligazionari, pur quando acquistati da uno soltanto dei coniugi con i proventi dell'attività personale (Cass. Civ. Sez.I, 21098/07).
In senso contrario si esprimono quanti rilevano come il diritto di credito sia per propria natura "relativo", rinvenendo la propria ragion d'essere all'interno di un rapporto giuridico che vede un ben determinato soggetto attivo nota2.
La cosa, come è ben evidente, non è di secondaria importanza. Si pensi al diritto all'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale, con riferimento al quale l'appartenenza o meno alla comunione è stata posta in rapporto alla stipula dell'atto traslativo della proprietà. La giurisprudenza non esprime un atteggiamento univoco. In un primo tempo pareva essersi orientata nel senso della spettanza alla comunione del diritto all'assegnazione (Cass. Civ. Sez. I, 12439/93; Cass. Civ. Sez. I, 560/90). In tempi meno risalenti è stato invece escluso che la predetta situazione soggettiva, in quanto avente natura di diritto di credito, spetti alla comunione (cfr. Cass. Civ. Sez. I, 6424/87; Cass. Civ., Sez. II, 16305/11). In quest'ultimo senso va inoltre riferito come siano state definite controversie, che ben possono essere definite come complementari, in tema di diritto all'adempimento scaturente dal perfezionamento di contratto preliminare rimasto inadempiuto. Pertanto è stata negata legittimazione attiva nel procedimento finalizzato ad ottenere la sentenza costitutiva di cui all'art. 2932 cod.civ. relativamente al coniuge che non abbia preso parte all'accordo preliminare (Cass. Civ., Sez. II, 22458/2019; Cass. Civ. Sez. II, 1548/08 ; Cass. Civ. Sez. II, 3185/03; Cass. Civ. Sez. II, 987/95; Cass. Civ. Sez. II, 6493/94). Ne segue come nessun diritto possa essere vantato dal coniuge che non abbia assunto parte nel contratto (Cass. Civ., Sez. II, 11504/2016).
Tenuto conto di siffatto panorama giurisprudenziale, rimarchevolmente è intervenuta la S.C., tentando di porre un criterio discretivo tra diritti di credito suscettibili di ricadere nella comunione legale tra coniugi immediatamente e diritti di credito che da questa siano esclusi. Secondo Cass. Civ., Sez. I, 9845/12 tale distinzione si impernierebbe sulla componente patrimoniale "suscettibile di acquisire un valore di scambio". Quando il diritto di credito avesse tale caratteristica (come accade per le quote di fondi comuni di investimento o per i titoli obbligazionari) sarebbe ricompreso nella comunione legale immediatamente. Quando invece facesse difetto il carattere menzionato (es.: il diritto nascente da contratto preliminare, il diritto all'assegnazione dell'alloggio di cooperativa edilizia) il credito non ricadrebbe nella comunione. Quanto al saldo attivo presentato da conto corrente o deposito bancario non parrebbe invece convincente l'idea della ricomprensione del relativo credito nell'ultima tra le categorie ricordate.

Note

nota1

Bianca, Diritto civile, vol. II, Milano, 1985, p.76. Cfr. anche, tra gli altri, Gionfrida Daino, La posizione dei creditori nella comunione legale tra coniugi, Padova, 1986, p.113; Nuzzo, L'oggetto della comunione legale tra coniugi, Milano, 1984, p.48; Di Martino, Gli acquisti in regime di comunione legale fra coniugi, Milano, 1987, p.76.
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nota2

Cfr. Schlesinger, in Commentario alla riforma del diritto di famiglia, a cura di Carraro, Oppo e Trabucchi, Padova, 1977, p.375; Corsi, Il regime patrimoniale della famiglia, in Tratt. dir. civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo e continuato da Mengoni, Milano, 1979, p.85; Auciello, Badiali, Iodice, Mazzeo, La volontaria giurisdizione e il regime patrimoniale della famiglia, Milano, 2000, p.405; A. Finocchiaro - M. Finocchiaro, Riforma del diritto di famiglia, vol. III, Milano, 1979, p.342.
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Bibliografia

  • AUCIELLO - BADIALI - IODICE - MAZZEO, La volontaria giurisdizione e il regime patrimoniale della famiglia: manuale e applicazioni pratiche delle lezioni di Guido Capozzi, Milano, 2000
  • BIANCA, Diritto civile, Milano, III, 1985
  • CORSI, Il regime patrimoniale della famiglia, Milano , Tratt.dir.civ. dir. Cicu e Messineo, 1979
  • DI MARTINO, Gli acquisti in regime di comunione legale fra coniugi, Milano, 1987
  • FINOCCHIARO, Riforma del diritto di famiglia, Milano, II, 1976
  • GIONFRIDA DAINO, La posizione dei creditori nella comunione legale tra coniugi, Padova, 1986
  • NUZZO, L’oggetto della comunione legale tra coniugi, Milano, 1984
  • SCHLESINGER, Padova, Comm. dir. Carraro Oppo Trabucchi, 1977

Prassi collegate

  • Quesito n. 618-2007/C, Cooperative a contributo erariale: decorrenza del termine di durata del divieto di alienazione

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