Durata del comodato



L'art. 1810 cod. civ. prescrive che, qualora non sia stato convenuto un termine di durata del comodato e questo non risulta intrinsecamente rispetto all'utilizzo della cosa (si pensi al prestito di un'automobile per effettuare una prova speciale di una gara di rally, a quello di un immobile effettuato in favore di una fondazione allo scopo di agevolarla nel perseguimento delle proprie specifiche finalità: cfr. Cass. Civ., Sez. III, 9796/2019), ovvero dalla specifica destinazione del bene (Cass. Civ.Sez. III, 2719/95), la fruizione del bene si considera a tempo indeterminato e il comodatario è tenuto alla restituzione del bene non appena essa viene richiesta dal comodante (Cass. Civ., Sez. Unite, 3168/11; Cass.Civ.Sez. II, 5899/87).

Si può tuttavia porre il problema dell'interferenza di questa regola con quello dell'eventuale assegnazione della casa familiare ad uno dei coniugi nell'ambito della separazione personale. Si pensi ai genitori che abbiano comodato un appartamento al figlio affinchè lo adibisca a propria casa familiare ed all'eventuale susseguente assegnazione della stessa alla moglie. Al riguardo è stato deciso in un primo tempo che la restituzione possa essere domandata (ai sensi dell'art. 1809 cod.civ.) soltanto a seguito di un sopravvenuto ed imprevedibile bisogno del proprietario (cfr. Cass. Civ. Sez. Unite, 13603/04; Cass. Civ., Sez. III, 4917/11). Successivamente si è reputato che, pur quando si tratti di c.d. "precario", in effetti la peculiare destinazione del bene valga a segnalare il termine del rapporto. Ne segue che, una volta venuta meno la convivenza, scatterebbe l'obbligo di restituzione (Cass. Civ., Sez. III, 2103/12). In altri termini, in difetto di menzione nel contratto del vincolo di destinazione, esso non potrebbe avere alcuna rilevanza per il comodante (Cass. Civ., Sez. VI-III, 12945/2015). Tale impostazione è stata successivamente oggetto di ripensamento. In un certo senso tornando al percorso interpretativo delle SSUU già citato, si è messo a fuoco come il vincolo di destinazione alle esigenze della famiglia non possa venir meno se non per il sopraggiungere di esigenze urgenti ed impreviste (Cass. Civ., Sez. III, 13716/2017 così anche Cass. Civ., Sez. III, 6323/2019 in relazione alle esigenze di vendere l'immobile comodato al figlio da parte di un padre anziano, ma benestante).

La legittimazione passiva del comodatario non viene meno neppure quando abbia alienato a terzi il bene (Cass. Civ. Sez. III, 4920/79).
Dal tenore della riferita norma si evince che in primo luogo sono le parti a dover stabilire la durata del comodato: in difetto di indicazioni, che possono anche essere insite nell'uso della cosa, la regola è quella dell'obbligo all'immediata restituzione nota1.
Il comodato a tempo indeterminato viene anche denominato "precario" proprio a significare la insussistenza di un diritto al mantenimento del godimento del bene in favore del comodatarionota2 .
In questo caso, ancorchè risulti astrattamente applicabile il presupposto di cui all'art. 1810 cod. civ. (vale a dire l'obbligo restitutorio immediato, a semplice richiesta del comodante), non è escluso il ricorso ex art. 1183 cod. civ. al giudice affinchè stabilisca un termine, quando ciò sia necessario per la natura delle pattuizioni o per le modalità esecutive delle restituzioni (si pensi ad un appartamento occupato dal comodatario con la propria famiglia: Cass. Civ. Sez. III, 12655/01 ) nota3. E' stato tuttavia deciso che la fissazione di un termine risolutivo può anche essere implicita, ricavabile cioè dalla pattuizione di un utilizzo specifico. Non si potrebbe dunque concludere, sulla scorta del difetto di indicazioni temporali, nel senso della presunzione di precarietà, venendo comunque in gioco le regole di cui agli artt. 1809 , 1810 cod. civ. (Cass. Civ. Sez. III, 6101/03).
Che cosa dire dell'ipotesi in cui un termine risulti soltanto indirettamente, essendo subordinato al realizzarsi di un evento condizionale?
La cosa può in concreto essere fonte di problemi, come nell'ipotesi in cui sia stato comodato un appartamento, con l'intesa che la restituzione sarebbe avvenuta quando il comodatario avesse reperito un alloggio idoneo. A questo proposito la giurisprudenza ha affermato l'imprescindibilità della certezza del termine, non potendo l'obbligo della restituzione essere ancorato al verificarsi di un evento incerto (Cass. Civ. Sez.I, 2750/94). Ancora si può rammentare l'ipotesi in cui il contratto preveda che la restituzione del bene debba intervenire "quando il comodante ne abbia la necessità". E' stato in tal caso deciso che il rapporto acquisisca peculiari connotazioni, dovendosi reputare il diritto alla restituzione subordinato alla prova dell'esistenza di una situazione che renda da parte del comodante necessaria l'utilizzazione del bene incompatibile con il godimento altrui (Cass. Civ. Sez. III, 6678/08).
Il termine originariamente stabilito può essere comunque prorogato anche in virtù di una clausola che preveda un automatismo in questo senso (Cass. Civ. Sez. III, 3497/83).

Cosa dire di un comodato "a vita" del comodatario, con particolare riferimento ad un appartamento di civile abitazione?
A fronte di chi si esprime in senso possibilistico nota4, v'è chi ha osservato che l'art. 1573 cod. civ., ai sensi del quale la locazione ha una durata massima di anni trenta, sarebbe comunque indice del fatto che, in materia di diritti personali di godimento, non è tollerata una durata eccedente il riferito termine nota5. Nella stessa direzione è stata anche prospettata l'effettiva natura di diritto di abitazione della situazione soggettiva scaturente dalla negoziazione con la quale fosse stata pattuita la possibilità di occupare un appartamento senza corrispettivo vita natural durante. La giurisprudenza si è tuttavia pronunziata in favore dell'interpretazione di un siffatto accordo in chiave di comodato, con la rilevante conseguenza della non indispensabilità del formalismo dello scritto ad substantiam, spingendosi fino al punto da statuirne l'opponibilità agli eredi del comodante (Cass. Civ. Sez.III, 8548/08). In ogni caso l'indicazione della durata per tutta la vita del comodatario non vale a qualificare il comodato come a tempo indeterminato o precario, con la rilevante conseguenza che la restituzione potrà essere domandata legittimamente soltanto in conseguenza di un grave inadempimento del comodatario o per una comprovata esigenza del comodante (Cass. Civ., Sez. III, 6203/2014).

La morte del comodante non costituisce di per sé causa estintiva del diritto: gli eredi saranno infatti di norma tenuti a rispettare le pattuizioni previste dal loro dante causa (Cass. Civ. Sez. III, 9909/98; Cass. Civ. Sez. III, 3834/80 ; Cass. Civ. Sez. II, 1018/76). Tuttavia vi sarà sempre la possibilità per i detti eredi di esercitare il diritto di recesso nelle ipotesi di cui al III comma dell'art.1804 cod.civ., di cui al II comma dell'art.1809 cod.civ. e di cui all'art. 1811 cod.civ. (Cass. Civ. Sez. III, 21059/04). La norma da ultimo citata assume in considerazione l'ipotesi, inversa, della morte del comodatario. Essa sancisce che in quest'ultimo caso, il comodante, benché fosse stato convenuto un termine al contratto, può esigere dagli eredi l' immediata restituzione della cosa. Questa regola tuttavia parrebbe non valere quando venga in considerazione la casa coniugale (Cass. Civ., Sez. III, 20001/2014).

Note

nota1

Al riguardo occorre valutare l'eventuale esistenza di un termine di durata espressamente pattuito dalle parti ovvero ricavabile indirettamente dall'uso per il quale la cosa viene comodata: in quest'ultimo caso il comodato si ritiene convenuto per il tempo necessario a farne l'uso previsto della cosa. Solo laddove la misura del tempo non risulti né espressamente né indirettamente determinata si farà applicazione dell'art. 1810 cod.civ.: cfr. Fragali, Del comodato (Artt. 1754-1812), in Comm. cod. civ. a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1966, p. 317; Brunori, Del comodato, in Comm. cod. civ., diretto da D'Amelio-Finzi, Firenze, 1949, p. 14; Scozzafava, Il comodato, in Tratt. dir. priv., diretto da Rescigno, vol. XII, Torino, 1985, p. 625.
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nota2

Tamburrino, voce Comodato, in Enc. dir., p. 1002; Natoli, I contratti reali, Milano, 1975, p. 107.
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nota3

Analogamente Natoli, op. cit., p. 99.
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nota4

Luminoso, I contratti tipici ed atipici, in Tratt. dir. priv., a cura di Iudica-Zatti, Milano, 1995, p. 647, per il quale, stante il chiaro dettato normativo dell'art. 1810 cod. civ. , deve ritenersi che il rapporto di comodato non sia necessariamente caratterizzato da una durata predeterminata.
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nota5

In questo senso Teti, voce Comodato, in Dig. disc. priv., p. 45.
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Bibliografia

  • BRUNORI, Del comodato, Firenze, Comm.cod.civ.dir.da D'Amelio Finzi, 1949
  • FRAGALI, Del comodato, Bologna - Roma, Comm.cod.civ., 1966
  • LUMINOSO, I contratti tipici e atipici, Milano, Tratt.dir.priv.dir.da Iudica e Zatti, 1995
  • NATOLI, I contratti reali: appunti delle lezioni, Milano, 1975
  • SCOZZAFAVA, Il comodato, Torino, Tratt.dir.priv.Rescigno, XII, 1985
  • TAMBURRINO, Comodato, Enc. dir.
  • TETI, Comodato, Dig. disc. priv., IV, 1988

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