Cass. Civ., Sez. III, n. 4917 del 28 febbraio 2011. Inopponibilità del provvedimento di assegnazione della casa familiare al comodante che abbia domandato la restituzione del bene ex art. 1809 cod.civ..

Nell’ipotesi di concessione in comodato da parte di un terzo di un bene immobile di sua proprietà affinchè venga destinato a casa coniugale, il successivo provvedimento di assegnazione ad uno dei coniugi del medesimo bene immobile, emesso nel corso di un procedimento separazione personale, non è opponibile al comodante se questi ne chieda la restituzione in ipotesi di sopravvenuto bisogno caratterizzato dai requisiti della urgenza e della non prevedibilità di cui all’art. 1809 c.c..

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia riprende il ragionamento già formulato da Cass. Civ. Sez. Unite, 13603/04.

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