La posizione del comodante



Il comodante fa semplicemente consegna della cosa al comodatario, essendo prima di tale momento insussistente un obbligo preliminare in questa direzione. Anche in esito alla traditio il comodante rimane possessore della res, essendo conseguentemente legittimato attivo in ordine all'esperimento delle azioni possessorie (con l'eccezione di quella di spoglio  ex art.1168  cod.civ., spettante al comodatario, nella propria qualità di detentore qualificato).

Difficile è ipotizzare un'obbligazione in senso tecnico gravante sul comodante. V'è chi in proposito parla di un obbligo di far godere la cosa al comodatario nota1. In questo senso la posizione del comodante sarebbe, dal punto di vista passivo, analoga a quella del locatore. La differenza, come è evidente, risiede non solo (dal punto di vista attivo) nell'assenza di un corrispettivo a fronte di tale godimento, ma anche nell'insussistenza dell'obbligo di eseguire le riparazioni o di consegnare la cosa in buono stato nota2.

Tantomeno si pone l'obbligo di consegnare la cosa immune da vizi nota3.

Stante la gratuità del comodato il comodatario recepisce la cosa nella situazione in cui essa si trova, anche se in pessimo stato manutentivo.

Gli eccessi cui può dare luogo l'applicazione indiscriminata di siffatte considerazioni sono comunque sanzionati dall'art. 1812 cod.civ., ai sensi del quale, se la cosa comodata è affetta da vizi tali da cagionare danno a chi se ne serve, il comodante è tenuto al risarcimento nel caso in cui, essendo a conoscenza di questi difetti, non ne abbia fatto avvertenza al comodatario.

Si tratta di un vero e proprio obbligo di informazione, inteso ad evitare il prodursi di danni derivanti dall'esistenza di vizi nascosti o comunque non agevolmente distinguibili (dal momento che i vizi palesi, in quanto tali, sono chiaramente avvertibili dal comodatario, il quale non potrà imputare al comodante di una carente informazione).

Secondo la prevalente opinione il comodatario è responsabile non soltanto se omette dolosamente di dare avviso del vizio, ma anche quando è semplicemente in colpa (es.: si sia dimenticato di avvertire il comodatario). In ogni caso la responsabilità presuppone la conoscenza del vizio ed è dunque da escludersi quando il difetto non sia stato conosciuto dal comodante, non importa se per negligenza o menonota4 .

Disputato è tra gli interpreti l'ambito del danno risarcibile: l'art. 1812  cod.civ. fa menzione dei danni prodotti a "a chi se ne serva" (riferito alla cosa). Secondo alcuni nota5 si tratterebbe soltanto della persona del comodatario; altri nota6  reputano che il risarcimento possa anche ai danni provocati alle cose del comodatario.

Note

nota1

Così Brunori, Del comodato, in Comm. cod.civ., dir. da D'Amelio e Finzi, Firenze, 1949, p.20; Carresi, Il comodato. Il mutuo, in Trattato di dir.civ.it., dir. da Vassalli, Torino, 1957, p.21; Fragali, Del comodato, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1966, p.332.
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nota2

E' preferibile ritenere che il comodante, piuttosto che tenuto ad una obbligazione positiva di far godere la cosa concessa, sia tenuto ad astenersi dal compiere atti di disposizione materiale e giuridica sul bene che possano pregiudicare il concreto potere di godimento da parte del comodatario: Giampiccolo, Comodato e mutuo, in Trattato di dir.civ., dir. da Grosso e Santoro-Passarelli, Milano, 1972, p.30; Luminoso, voce Comodato, in Enc.giur.Treccani, vol.VII, 1988, p.4.
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nota3

In pratica il comodante consegna la cosa nello stato in cui si trova, buono o cattivo che sia, e non ha alcun obbligo di manutenzione. Le spese di manutenzione ordinaria sono infatti a carico del comodatario, mentre la considerazione del carattere gratuito del comodato dovrebbe far propendere nel senso che anche le spese di manutenzione straordinaria siano a carico del comodatario. Ciò salvo che si tratti di spese necessarie ed urgenti per la conservazione del bene: Giampiccolo, cit., p.32; Teti, voce Comodato, in Dig.disc.priv., vol.III, 1988, p.46.
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nota4

Fragali, cit., p.341 e Carresi, cit., p.57. 
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nota5

Gazzoni, Manuale di diritto civile, Napoli, 1996, p.1077. 
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nota6

Fragali, cit., p.348. 
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Bibliografia

  • BRUNORI, Del comodato, Firenze, Comm.cod.civ.dir.da D'Amelio Finzi, 1949
  • CARRESI, Il comodato, il mutuo, Torino, Trattato Vassalli, 1957
  • FRAGALI, Del comodato, Bologna - Roma, Comm.cod.civ., 1966
  • GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006
  • GIAMPICCOLO, Comodato e mutuo, Milano, Tratt.dir.civ. Grosso Santoro Passarelli, 1972
  • LUMINOSO, Comodato, Enc.giur.Treccani, VII, 1988
  • TETI, Comodato, Dig. disc. priv., IV, 1988

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