Ancora in tema di comodato della casa coniugale: anche in esito alla morte del comodatario non si estingue automaticamente il rapporto: l’estinzione interviene soltanto quando il comodante domanda agli eredi la restituzione del bene. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 20001 del 23 settembre 2014)

Non sussiste l'onere di restituzione immediata dell'immobile se muore il comodatario della casa coniugale. A norma dell'art. 1811 c.c., in caso di morte del comodatario, il comodante, pur in costanza di pattuizione di un termine negoziale finale, può esigere dagli eredi l'immediata restituzione della res, di tal che è la stessa lettera della legge a escludere tout court, nella specie, la legittima predicabilità di un effetto restitutorio automatico post mortem. Il principio conosce eccezione nell'ipotesi di un'espressa, contraria pattuizione espressamente convenuta tra le parti, ma tale pattuizione, nella specie, non risulta mai allegata nelle precedenti fasi di merito da parte del ricorrente.

Commento

(di Daniele Minussi)
Se viene meno il comodatario della casa coniugale non viene meno immediatamente il contratto, con la conseguente insorgenza dell'obbligo di una altrettanto immediata obbligazione restitutoria del bene comodato.
Per quanto attiene all'evento inverso, vale a dire la morte del comodante, si veda Cass. Civ. Sez. III, 9909/98.

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