Legittimazione attiva del comodante



La legittimazione a disporre del bene, comodandolo, spetta a chiunque possa vantare in ordine alla cosa il potere di disposizione. Viene anzitutto in considerazione il titolare di un diritto reale di godimento (dunque, oltre al proprietario, l'usufruttuario, l'enfiteuta). Più articolate sono le considerazioni relative al diritto dell'usuario, dell'habitator, del titolare di un diritto di servitù.

Per il diritto di uso e di abitazione occorre infatti rammentare che la natura strettamente personale di tali situazioni di vantaggio si palesa incompatibile con l'instaurazione di un godimento che non sia correlato ai bisogni del titolare o della sua famiglia, come è provato dall'ordinaria incedibilità di tali diritti (art. 1024 cod.civ.)nota1. Non può tuttavia del tutto escludersi il comodato, ogniqualvolta esso non comporti un'incidenza apprezzabile dal punto di vista economico (se Tizia è titolare del diritto di abitazione relativamente ad un appartamento e di uso della mobilia in esso contenuta, non le è precluso di prestare per una sera una sedia ad un vicino di casa).

Parimenti ammissibile appare il potere di disposizione del conduttore, del creditore anticretico, del comodatario (ogniqualvolta gli sia consentito convenzionalmente il subcomodato). Si tratta infatti di titoli che assicurano un sia pur limitato potere di disposizionenota2 .

Per quanto riguarda il diritto di servitù occorre ricordare che di esso è essenziale l'aspetto della accessorietà rispetto al fondo dominante, a servizio ed a utilità del quale il diritto viene creato. Il carattere della predialità è tale che l'eventuale atto di trasferimento del fondo dominante comporta il parallelo trasferimento del diritto di servitù. La considerazione di questi aspetti permette di cogliere la stretta correlazione esistente tra fondo dominante e servitù: il potere di disposizione del titolare del diritto reale in re aliena  è strettamente correlato alle facoltà di godimento sul fondo dominante. Cosa accade quando il proprietario del fondo dominante trasferisce questa posizione ad un terzo (es. per effetto della costituzione di un diritto personale di godimento)? Si pensi all'affittuario che, in quanto titolare della detenzione del fondo dominante, è in grado di esercitare anche i diritti di servitù posti a servizio del bene. Analogamente si può dire per il caso in cui il proprietario del fondo dominante stipuli un contratto di comodato avente ad oggetto detto fondo. Il comodatario eserciterà anche i diritti di servitù posti a favore del fondo comodato. Tuttavia non si potrà mai sostenere che costui sia  legittimato in ordine alla modificazione del diritto ovvero ad istituirlo quando non fosse esistente. In ultima analisi da un lato non è configurabile che il diritto personale di godimento abbia ad oggetto la servitù come tale, indipendentemente dal collegamento della stessa ad un diritto che dia titolo al godimento del fondo, dall'altro la legittimazione attiva o passiva in ordine alla costituzione della servitù non può che sussistere in capo a colui che è titolare di un diritto reale di maggiore estensione.

Note

nota1

Da ciò sembrerebbe ricavarsi la impossibilità che il comodato possa venire concesso dall'usuario o dal titolare del diritto di abitazione: così Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, vol.V, Milano, 1972, p.118. In contrario si è sostenuta (Scozzafava, in Comm.cod.civ., dir. da Cendon, vol.III, Torino, 1997, p.344) la legittimazione alla cessione del diritto d'uso e di abitazione (da parte dell'usufruttuario o dell'habitator ), purché accompagnata dal consenso del nudo proprietario. Ciò presupponendo che il divieto sancito dall'art.1024  cod.civ. sia posto a tutela di quest'ultimo soggetto.
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nota2

Così Giampiccolo, Comodato e mutuo, in Trattato di dir.civ., dir. da Grosso e Santoro-Passarelli, Milano,1972, p.18; Scozzafava, Il comodato, in Trattato di dir.priv., dir. da Rescigno, vol.XII, Torino, 1985, p.623; Teti, voce Comodato, in Dig.disc.priv., vol.III, 1988, p.42. E' necessario tuttavia che il concedente sia titolare di un diritto di godimento (reale o personale) in base ad un titolo valido. Non può perciò accettarsi quella opinione (Brunori, Del comodato, in Comm.cod.civ., dir. da D'Amelio e Finzi, Firenze, 1949, p.12), secondo cui la legittimazione a dare in comodato spetterebbe a chiunque abbia il mero possesso od anche la semplice detenzione (non qualificata) della cosa e sia perciò in grado di consegnarla al comodatario.
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Bibliografia

  • BRUNORI, Del comodato, Firenze, Comm.cod.civ.dir.da D'Amelio Finzi, 1949
  • GIAMPICCOLO, Comodato e mutuo, Milano, Tratt.dir.civ. Grosso Santoro Passarelli, 1972
  • MESSINEO, Manuale di diritto civile e commerciale, Milano, 1972
  • SCOZZAFAVA, Torino, Comm.cod.civ., III, 1997
  • SCOZZAFAVA, Il comodato, Torino, Tratt.dir.priv.Rescigno, XII, 1985
  • TETI, Comodato, Dig. disc. priv., IV, 1988

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