Cass. Civ., sez. III, n. 6678/2008. Figura atipica di comodato immobiliare.

Quando in un contratto di comodato immobiliare le parti prevedono che la restituzione dell'immobile da parte del comodante debba avvenire “nel caso che il comodante ne abbia necessità”, il contratto si connota come una figura atipica, non riconducibile né al modello legale del comodato a termine né a quello del comodato senza limitazione di durata, dovendo intendersi come convenuto senza determinazione di tempo ma con la facoltà di restituzione solo in presenza di una necessità di utilizzazione dell'immobile che sia incompatibile con il protrarsi del godimento altrui.

Commento

Singolare decisione della Suprema Corte, che viene a configurare una sorta di tertium genus di comodato. Accanto al c.d. "precario" (qualificato dall'assenza di termine di restituzione) ed al comodato a tempo determinato, viene così introdotta una negoziazione atipica in cui il proprietario del bene ne può domandare legittimamente la restituzione soltanto dimostrando di avere la necessità di impiegarlo per scopi propri, incompatibili con l'utilizzo da parte del detentore.

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