Cass. Civ., sez. III, n. 8548/2008. Comodato vita natural durante, forma del contratto ed opponibilità dello stesso agli eredi del comodante.

È configurabile il comodato di una casa per consentire al comodatario di alloggiarvi per tutta la vita senza che perciò debba ravvisarsi un contratto costitutivo di un diritto di abitazione, con conseguente necessità di forma scritta ad substantiam. L'onere della forma scritta nei contratti previsto dall'art.1350 c.c.non riguarda il comodato immobiliare, anche se di durata ultranovennale, il quale può essere provato per testi e per presunzioni. Nell'ipotesi di comodato a termine, qual è quello di un immobile per tutta la vita del comodatario, stante la natura obbligatoria del contratto, gli eredi del comodante sono tenuti a rispettare il termine di durata del contratto, in pendenza del quale si sia verificata la morte del comodante.

È configurabile il comodato di una casa per consentire al comodatario di alloggiarvi per tutta la vita senza che perciò debba ravvisarsi un contratto costitutivo di un diritto di abitazione, con conseguente necessità di forma scritta "ad substantiam". Pertanto, la concessione in comodato di un immobile per tutta la vita del comodatario é un contratto a termine di natura obbligatoria, di cui é certo l' "an" ed incerto il "quando", con la conseguenza che, con riferimento ad esso, gli eredi del comodante sono tenuti a rispettare il termine di durata del contratto in pendenza del quale si sia verificata la morte del comodante.

Commento


E' palese la pericolosità della soluzione adottata dalla Cassazione. La durata della locazione, ai sensi dell'art. 1573 cod.civ., non può eccedere trenta anni. Si aggiunga che quando essa ecceda il novennio ed abbia ad oggetto beni immobili, occorra provvedere alla trascrizione (n.8 art. 2643 cod.civ.). Per di più l'eventuale costituzione di un diritto di abitazione sarebbe assoggettata al formalismo dello scritto ad substantiam e, parimenti, alla formalità della trascrizione (n.4 art.2643 cod.civ.).
In questo contesto, la praticabilità di un comodato immobiliare vita natural durante verbalmente perfezionabile non può certo non definirsi pericolosamente stridente.
Non sembra inoltre che si siano tenute presenti le conseguenze a livello sistematico di una statuizione nel senso della opponibilitò del contratto agli aventi causa del comodante. Diviene per tale via possibile ciò che non sarebbe in tema di locazione ultranovennale, soggetta a trascrizione, essendo attingibile una situazione di opponibilità simile a quella che si avrebbe nell'ipotesi in cui fosse stata perfezionata una donazione del diritto di abitazione (come tale perfezionata per atto pubblico e soggetta a trascrizione).
Perchè non scegliere una diversa qualificazione causale dell'accordo oggetto della contestazione?

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