Comodato avente durata pari a quella delle vita del comodatario: esclusione della precarietà del medesimo. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 6203 del 18 marzo 2014)

Deve escludersi che il comodato dell’immobile concesso a vita possa ritenersi precario laddove il termine del contratto esiste, per quanto prolungato per tutta l’esistenza del beneficiario, dovendo dunque ritenersi il termine certo nell’ an e incerto nel quando, ed escludersi che il comodante possa rientrare nella disponibilità del bene con la sola richiesta di restituzione risultando invece necessario all’uopo un grave inadempimento del comodatario o un comprovato bisogno improvviso del comodante (artt. 1804, comma III; 1809 e 1811 c.c.).

Commento

(di Daniele Minussi)
L'indeterminatezza o meno della durata è dato rilevante: da essa infatti dipende la possibilità da parte del proprietario del bene di recuperarne la disponibilità semplicemente domandandone la restituzione con congruo preavviso. Questa possibilità è negata a colui che abbia concesso in comodato il bene per tutta la durata della vita del comodatario, che non può essere qualificato come "precario" o a tempo indeterminato. Il termine esiste, l'incertezza avendo quale riferimento soltanto l'individuazione del momento esatto in cui l'evento morte si produrrà.

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