Cass. civile, sez. III del 2003 numero 6101 (16/04/2003)


Il contratto di comodato è caratterizzato dalla temporaneità dell'uso della cosa che ne forma oggetto, conseguita tramite la fissazione di un termine risolutivo lasciato all'autonomia negoziale delle parti. La fissazione del termine può avvenire esplicitamente o implicitamente, mediante la pattuizione di un uso specifico, con la conseguenza che, esaurito il termine o utilizzata la cosa, diventa esigibile l' obbligazione di restituzione sorta sin dal momento di perfezionamento del contratto. Nell'ipotesi, infine, in cui la temporaneità dell' uso non sia attuata dalle parti nell'esercizio dell'autonomia negoziale, suppliscono gli articoli 1809 e 1810 del Cc (che attribuiscono al comodante la facoltà di chiedere la restituzione ad nutum della cosa comodata). Deriva, da quanto precede, pertanto, che deve essere cassata la sentenza del giudice del merito che sull'erroneo presupposto, in diritto, che il comodato di immobile si presume precario ed è quindi revocabile ad nutum, abbia esaminato in modo incompleto le risultanze probatorie, pervenendo alla conclusione che nessun termine era stato espressamente previsto, senza fornire appagante motivazione della conclusione raggiunta.

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