Decreto Ministeriale del 24 settembre 2010 art. 12


VARIAZIONI SUCCESSIVE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI SVILUPPO

1. Eventuali variazioni riguardanti i soggetti beneficiari, anche a seguito di rinuncia alle agevolazioni, nonché quelle afferenti il programma di sviluppo oggetto del contratto sottoscritto devono essere preventivamente comunicate dal soggetto proponente e/o dai beneficiari all'Agenzia con adeguata motivazione. Ai fini dell'autorizzazione delle variazioni proposte, l'Agenzia, con apposita istruttoria tecnica, verifica la permanenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità del programma di sviluppo e dei singoli progetti che lo compongono e ne dà comunicazione al MiSE. Ove, a seguito delle variazioni intervenute, vengano meno le condizioni e i requisiti di ammissibilità, o sia compromesso l'equilibrio economico-finanziario del programma di sviluppo, l'Agenzia propone al MiSE la revoca delle agevolazioni, previa audizione degli interessati.
2. Variazioni dei singoli investimenti ammessi e indicati nel contratto di sviluppo sottoscritto, ivi comprese quelle dovute a incrementi di costi rispetto a quelli ammessi e/o a nuovi investimenti, non potranno comportare, in nessun caso, aumento delle agevolazioni concesse in relazione a ciascun progetto.
3. Eventuali economie di risorse, dovute a revoche o variazioni in diminuzione delle spese oggetto dei progetti d'investimento, non potranno in nessun caso determinare aumenti delle agevolazioni concesse in relazione agli altri progetti previsti dal programma di sviluppo.
4. In caso di revoca, anche a seguito di rinuncia alle agevolazioni, in relazione ad uno o più dei progetti d'investimento del programma oggetto del contratto di sviluppo sottoscritto, l'Agenzia verificherà che permanga comunque la validità tecnico-economica del programma oggetto del contratto di sviluppo sottoscritto. Detta verifica sarà effettuata anche nel caso in cui l'ammontare degli investimenti complessivamente realizzati e ritenuti ammissibili risulti significativamente inferiore all'ammontare degli investimenti ammessi.

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