Decreto Ministeriale del 24 settembre 2010 art. 2


CONTRATTO DI SVILUPPO

1. I contratti di sviluppo hanno ad oggetto la realizzazione, su iniziativa di una o più imprese di uno dei programmi di sviluppo individuati all'articolo 3. Anche le imprese costituite all'estero potranno proporre contratti di sviluppo purché si impegnino ad istituire una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio italiano nell'ambito del programma di sviluppo e a mantenerla per almeno cinque anni dalla ultimazione del programma di sviluppo, ovvero nel caso di piccole e medie imprese (PMI) per almeno tre anni dalla ultimazione del programma di sviluppo esclusivamente nel caso in cui ricorrano, per il periodo di programmazione 2007-2013, le condizioni previste dall'articolo 57, capo IV del regolamento (CE) n. 1083/2006 e successive modifiche ed integrazioni. Le imprese dovranno comunque mantenere la suddetta sede secondaria per l'intero periodo di vigenza degli obblighi conseguenti alla concessione delle agevolazioni.
2. Ai fini del presente decreto i beneficiari delle agevolazioni regolate dal presente decreto sono il soggetto che promuove l'iniziativa, denominato proponente, e le eventuali altre imprese partecipanti ai progetti d'investimento, denominate aderenti. In caso di programmi di sviluppo realizzati da più imprese, il proponente ne assume la responsabilità verso l'Amministrazione anche ai fini della coerenza tecnica ed economica.
3. Ai fini della classificazione delle imprese in piccola, media o grande si applicano i criteri indicati nell'allegato 1 al Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008, pubblicato nella G.U.U.E. L 214 del 9 agosto 2008 concernente l'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune (Regolamento generale di esenzione per categoria), nel seguito indicato «Regolamento GBER» e nel decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005.
4. I soggetti di cui al comma 2, sin alla data di presentazione della istanza di accesso di cui all'articolo 7, devono trovarsi nelle seguenti condizioni:
a) essere regolarmente costituiti ed iscritti nel Registro delle Imprese;
b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali;
c) trovarsi in regime di contabilità ordinaria;
d) non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
e) operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente, anche con riferimento agli obblighi contributivi;
f) non essere stati destinatari, nei tre anni precedenti la predetta data, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dal Ministero dello sviluppo economico, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce;
g) aver restituito agevolazioni godute per le quali è stata disposta dal Ministero dello sviluppo economico la restituzione;
h) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel Regolamento GBER.

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