Decreto Ministeriale del 24 settembre 2010 art. 10


Sottoscrizione del contratto di sviluppo

1. Entro 10 giorni dall'approvazione della proposta di contratto di sviluppo, di cui all'articolo 9, comma 2, l'Agenzia, il proponente e gli altri soggetti beneficiari, nonché le eventuali altre amministrazioni pubbliche coinvolte nel finanziamento o nella realizzazione degli investimenti, sottoscrivono il contratto di sviluppo, tenuto conto delle risorse disponibili nonché delle decisioni della Commissione europea in relazione a eventuali progetti di investimento soggetti a notifica. Il contratto è predisposto dal MiSE sulla base dello schema definito con la convenzione di cui all'articolo 6. L'Agenzia provvede a comunicare al Ministero la data prevista per la sottoscrizione del contratto.
2. Il contratto di sviluppo, nel quale sono indicati impegni ed obblighi, regola le modalità di erogazione delle agevolazioni, pure in riferimento all'eventuale quota di cofinanziamento regionale, le condizioni che possono determinare la revoca delle stesse, gli obblighi connessi al monitoraggio ed alle attività di accertamento finale dell'avvenuta realizzazione dei progetti nonché di controllo ed ispezione, e quanto altro necessario ai fini della realizzazione dei progetti e degli investimenti previsti.

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