Decreto Ministeriale del 24 settembre 2010 art. 3


PROGRAMMA DI SVILUPPO OGGETTO DELLA PROPOSTA DI CONTRATTO DI SVILUPPO

1. La proposta di contratto di sviluppo di cui all'articolo 2, comma 1, può avere ad oggetto uno dei seguenti programmi:
a) programma di sviluppo industriale: un'iniziativa imprenditoriale finalizzata alla produzione di beni e/o servizi, per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti d'investimento, come individuati nei Titoli II e III, ed, eventualmente, progetti di ricerca industriale e prevalente sviluppo sperimentale, come individuati nel Titolo IV, strettamente connessi e funzionali tra di loro in relazione al processo di produzione dei prodotti finali;
b) programma di sviluppo turistico: un'iniziativa imprenditoriale finalizzata allo sviluppo dell'offerta turistica, attraverso il potenziamento ed il miglioramento della qualità dell'offerta ricettiva, delle attività integrative l'offerta ricettiva e dei servizi di supporto alla fruizione del prodotto turistico per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti d'investimento, come individuati nei Titoli II e III, ed, eventualmente, progetti di ricerca industriale e prevalente sviluppo sperimentale, come individuati nel Titolo IV, strettamente connessi e funzionali tra di loro in relazione alla definizione di offerta turistica per il territorio di riferimento;
c) programma di sviluppo commerciale: un'iniziativa imprenditoriale finalizzata allo sviluppo del settore commerciale, attraverso il potenziamento e la qualificazione dell'offerta distributiva del territorio, per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti d'investimento, come individuati nei Titoli II e III, ed, eventualmente, progetti di ricerca industriale e prevalente sviluppo sperimentale, come individuati nel Titolo IV, strettamente connessi e funzionali tra loro in relazione alla definizione dell'offerta distributiva per il territorio di riferimento.
2. Il programma di sviluppo di cui al comma 1 può prevedere anche la realizzazione di opere infrastrutturali, materiali ed immateriali, funzionali all'oggetto del contratto di sviluppo. Gli oneri relativi alle suddette opere, compresi quelli di progettazione, sono integralmente a carico delle risorse pubbliche. Solo ove sia accertata la carenza, totale o parziale, di risorse di carattere generale destinabili alla realizzazione delle infrastrutture, la relativa copertura può essere garantita attraverso le risorse riservate ai contratti di sviluppo. Ove necessario, inoltre, si può provvedere nelle forme e con la modalità della concessione di lavori pubblici come regolata dagli articoli 142 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ovvero prevedere la partecipazione della Banca europea per gli investimenti e del Fondo europeo per gli investimenti secondo le modalità previste dall'articolo 36 del Regolamento (CE) n. 1083/2006.
3. L'importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili degli investimenti oggetto del contratto di sviluppo, con esclusione del costo di opere infrastrutturali se previste, non deve essere inferiore a:
a) 30 milioni di euro, con riferimento ai programmi di sviluppo industriale di cui al comma 1, lettera a), ovvero 7,5 milioni di euro, qualora tali programmi riguardino esclusivamente attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
b) 22,5 milioni di euro, con riferimento ai programmi di sviluppo turistico di cui al comma 1, lettera b);
c) 30 milioni di euro, con riferimento ai programmi di sviluppo commerciale di cui al comma 1, lettera c).
Nell'ambito del programma di sviluppo, i progetti d'investimento del proponente devono prevedere spese ammissibili di importo complessivo non inferiore a:
a) 15 milioni di euro, a parte eventuali progetti di ricerca industriale e prevalente sviluppo sperimentale, con riferimento ai programmi di sviluppo industriale di cui al comma 1, lettera a), ovvero 3 milioni di euro se tali programmi riguardano esclusivamente attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
b) 12 milioni di euro, a parte eventuali progetti di ricerca industriale e prevalente sviluppo sperimentale, con riferimento ai programmi di sviluppo turistico di cui al comma 1, lettera b);
c) 15 milioni di euro, a parte eventuali progetti di ricerca industriale e prevalente sviluppo sperimentale, con riferimento ai programmi di sviluppo commerciale di cui al comma 1, lettera c).
4. I criteri di valutazione delle istanze di ammissione alle agevolazioni, nonché le specifiche priorità riguardanti le istanze di cui al comma 1, in relazione alle linee di politica industriale e di sviluppo, sono riportati nell'allegato n. 4 al presente Decreto. I suddetti criteri e priorità potranno essere modificati e potranno essere previste specifiche riserve di fondi, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per quanto riguarda le attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, e con il Ministro del turismo per quanto riguarda le linee di politica di sviluppo del turismo.
5. Il Ministro dello sviluppo economico definisce, mediante sue direttive da adottarsi con decreto, gli indirizzi operativi per la gestione dell'intervento di cui al presente decreto.

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