Decreto Ministeriale del 24 settembre 2010 art. 7


FASE DI ACCESSO E NEGOZIAZIONE

1. Il soggetto proponente che intende richiedere le agevolazioni previste dal presente decreto deve preventivamente trasmettere all'Agenzia, attraverso i sistemi informatici predisposti all'uopo dal MiSE con il supporto di quest'ultima, apposita istanza di accesso alla procedura di negoziazione. L'Agenzia provvede ad inviare l'istanza immediatamente al MiSE e alla Regione o alle Regioni dove sono previsti i progetti di investimento al fine di acquisire un eventuale parere preliminare. L'istanza di accesso, sottoscritta dai legali rappresentanti delle imprese coinvolte, redatta, a pena di esclusione, secondo l'apposito modello predisposto dal MiSE e disponibile sui siti internet del MiSE stesso e dell'Agenzia, è composta dal modulo di domanda e dalla proposta di massima completa della descrizione del programma di sviluppo, delle caratteristiche tecnico-economiche dei singoli progetti d'investimento e degli eventuali progetti di prevalente sviluppo sperimentale e del loro ammontare, anche con l'indicazione delle imprese aderenti, degli organismi di ricerca ove presenti e degli istituti finanziari coinvolti e, infine, di eventuali infrastrutture pubbliche funzionali. Il MiSE rende disponibile attraverso il proprio sito internet l'elenco della documentazione da presentare a corredo dell'istanza d'accesso e necessaria ai fini delle verifiche da effettuare, ivi compresi il certificato antimafia ai sensi degli articoli 3 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, rilasciato in data non anteriore al mese precedente quello di presentazione dell'istanza di accesso, ovvero copia dell'avvenuta richiesta del medesimo, oltre alla dichiarazione dell'impresa beneficiaria relativa all'eventuale esistenza o necessità di infrastrutture e di fonti energetiche funzionali agli investimenti previsti. L'Agenzia, accertato che sussistono le condizioni di ammissibilità stabilite dal presente decreto e verificata la compatibilità dell'istanza con le risorse finanziarie disponibili e con le priorità di cui all'articolo 3, comma 4, entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza di accesso, comunica al soggetto proponente:
a) l'ammissibilità dell'istanza di accesso;
b) i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, assegnando al soggetto proponente il termine di 10 giorni per la presentazione di osservazioni o documenti ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
2. Decorsi i termini di cui al comma 1, l'Agenzia, nel rispetto delle direttive stabilite dal MiSE, avvia la negoziazione con il proponente per verificare la validità e la fattibilità del programma di sviluppo e fornire eventuali prescrizioni per la definizione della proposta definitiva del contratto di sviluppo. Particolare attenzione è posta alla combinazione ed all'utilizzo delle diverse forme di agevolazione utilizzabili, alla tempistica e alla cantierabilità del programma di sviluppo, e, se previste, delle opere infrastrutturali. In caso di partecipazione di una o più grandi imprese, l'Agenzia verifica l'effetto incentivante delle agevolazioni secondo quanto prevede l'articolo 8 del Regolamento GBER, acquisendo la documentazione utile a dimostrare almeno uno dei seguenti aspetti del progetto d'investimento:
- incremento rilevante, per effetto dell'aiuto, delle dimensioni del progetto;
- estensione rilevante, per effetto dell'aiuto, della portata del progetto;
- incremento rilevante, per effetto dell'aiuto, dell'importo totale speso dal beneficiario per il progetto;
- riduzione significativa dei tempi di realizzazione del progetto oggetto dell'aiuto;
- mancata realizzazione dell'investimento, in assenza di incentivi, in un'area prevista dalla Carta degli aiuti a finalità regionale approvata dalla Commissione europea per il periodo 2007-2013, per i progetti d'investimento di cui al successivo Titolo II.
L'Agenzia richiede al proponente, alle aderenti e agli enti pubblici coinvolti la documentazione o i chiarimenti utili alla fase istruttoria. I chiarimenti e/o le integrazioni richiesti dall'Agenzia dovranno pervenire entro il termine perentorio di 7 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
3. Entro 30 giorni dalla comunicazione scritta di cui al comma 1, ovvero entro 60 giorni nel caso in cui sia necessario indire un'apposita conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'Agenzia conclude la negoziazione e ne comunica l'esito ai soggetti proponenti. I termini di 30 e 60 giorni di cui sopra, sono sospesi fino alla scadenza del termine assegnato per la produzione della documentazione o dei chiarimenti di cui al comma 2. Nel caso in cui la Regione o le Regioni non trasmetta/ano entro il termine sopra indicato le proprie osservazioni ed il proprio parere, quest'ultimo si considera positivo; qualora il predetto parere, invece, sia negativo, la negoziazione deve essere conclusa con esito negativo e l'Agenzia ne dà motivata comunicazione al soggetto proponente.

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