Decreto Ministeriale del 24 settembre 2010 art. 8


PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA DEFINITIVA DI CONTRATTO DI SVILUPPO E DELLA DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE

1. La proposta definitiva di contratto di sviluppo di cui al comma 2, completa della documentazione progettuale prevista al comma 3, è presentata dal proponente all'Agenzia, che ne invia immediatamente copia alla Regione o alle Regioni interessate, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 7, comma 3, prorogabile una sola volta di non oltre 30 giorni. Decorso tale termine perentorio, senza che la documentazione prevista sia stata presentata o qualora quella presentata risulti incompleta, la stessa non è più ricevibile e la relativa istanza di accesso è considerata decaduta. La Regione o le Regioni, entro 30 giorni dal ricevimento della proposta comunica/no le proprie osservazioni ed il proprio parere ed eventualmente la disponibilità al cofinanziamento, specificandone la misura, all'Agenzia, che li trasmette immediatamente al MiSE. Nel caso in cui la Regione o le Regioni non trasmettano entro il termine sopra indicato le proprie osservazioni ed il proprio parere, quest'ultimo si considera positivo.
2. La proposta definitiva, sottoscritta dal legale rappresentante del proponente e degli eventuali altri soggetti beneficiari, redatta, a pena di esclusione, secondo il modello predisposto dal MiSE, deve descrivere compiutamente e chiaramente i contenuti del programma di sviluppo con particolare riguardo ai seguenti elementi:
a) presupposti e obiettivi sotto il profilo economico, industriale, commerciale e finanziario;
b) soggetto proponente ed eventuali altri soggetti beneficiari;
c) investimenti relativi ai singoli progetti previsti;
d) piano finanziario di copertura degli investimenti, con indicazione dell'ammontare e della forma delle agevolazioni richieste, e delle relative previsioni economiche, patrimoniali e finanziarie.
3. Alla proposta definitiva deve essere allegata una scheda sintetica contenente i principali dati e informazioni relativi al soggetto proponente e al complesso dei progetti d'investimento proposti.
4. Nel caso in cui la proposta di contratto riguardi più imprese e/o uno o più progetti d'investimento della stessa impresa, ad essa devono essere allegati, riferiti a ciascuna impresa ed a ciascun progetto i seguenti documenti:
a) scheda sintetica, contenente i principali dati e informazioni relativi all'impresa beneficiaria ed al progetto proposto;
b) documento unico di regolarità contributiva rilasciato in data non anteriore al mese precedente quello di presentazione della proposta di contratto;
c) certificato antimafia ai sensi degli articoli 3 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, qualora non più valido il certificato presentato in fase di accesso ai sensi dell'articolo 7, comma 1;
d) documentazione attestante la disponibilità degli immobili oggetto del progetto d'investimento. La predetta disponibilità non può essere attestata da contratti di comodato;
e) perizia giurata relativa alla conformità urbanistica ed edilizia degli immobili, di cui alla precedente lettera d), e all'inesistenza di motivi ostativi circa il rilascio delle necessarie concessioni e/o autorizzazioni e alla necessità di eventuali pareri e/o nulla osta da parte di amministrazioni o enti;
f) dettaglio degli investimenti previsti, con allegati i relativi preventivi e suddivisione degli stessi per capitolo di spesa e per articolazione temporale;
g) dichiarazione di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 160 del 12 luglio 2007.
L'Agenzia potrà richiedere, ogni altra eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria per la successiva istruttoria tecnica. Tale documentazione deve essere predisposta secondo le specifiche tecniche previste dall'Agenzia.

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