Decreto Ministeriale del 24 settembre 2010 art. 9


ISTRUTTORIA E APPROVAZIONE DELLE PROPOSTE DI CONTRATTO DI SVILUPPO

1. Entro 45 giorni dal ricevimento della proposta definitiva di contratto di sviluppo e della documentazione progettuale di cui all'articolo 8, l'Agenzia provvede al relativo esame sulla base delle indicazioni fornite dal MiSE. Se, ai fini dello svolgimento dell'istruttoria, si rendono necessari chiarimenti e/o integrazioni, il suddetto termine di 45 giorni resta sospeso. I chiarimenti e/o le integrazioni richiesti dall'Agenzia dovranno pervenire entro il termine perentorio di 7 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, pena la improcedibilità della domanda. La suddetta sospensione del termine è ammessa una sola volta.
2. Al termine dell'istruttoria, per le proposte ritenute ammissibili l'Agenzia ne dà comunicazione al MiSE, anche ai fini dell'eventuale notifica alla Commissione europea e alla/e Regione/i interessata/e. Entro 15 giorni, il MiSE indica all'Agenzia le modifiche, le integrazioni o correzioni da apportare alla proposta. Decorso tale termine, in assenza di rilievi da parte del suddetto Ministero, l'Agenzia approva la proposta di contratto di sviluppo. Per le proposte di contratto di sviluppo non ammissibili, l'Agenzia comunica al soggetto proponente, al MiSE ed alla Regione o alle Regioni interessate l'esito negativo e le relative motivazioni. In tal caso, il procedimento si intende concluso.
3. Contestualmente all'approvazione della proposta di contratto di sviluppo, l'Agenzia ne dà comunicazione ai proponenti e, anche ai fini dell'acquisizione degli atti che attestano l'avvenuta deliberazione dell'eventuale cofinanziamento regionale, alla Regione o alle Regioni interessate specificando, per ciascuno dei progetti, investimenti ammessi e relative agevolazioni.

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