Decreto Ministeriale del 2010, 16 aprile 2010 art. Allegato2


L'OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE

1. PRINCIPI GENERALI
Ai fini dell'adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette i professionisti devono far riferimento alla nozione di riciclaggio riportata nelle definizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni e integrazioni, diversa da quella prevista dall'art. 648-bis del codice penale.
La disciplina in tema di adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette non prevede soglie minime di importo delle operazioni da segnalare.
I professionisti inoltrano segnalazioni alla UIF anche nel caso in cui la prestazione professionale o l'operazione sia stata rifiutata ovvero non sia stata eseguita per motivi di sospetto.
Il controllo costante deve essere condotto per l'intera durata della relazione con il cliente e non può essere limitato alla fase di inizio ovvero di conclusione del rapporto; la mera decisione da parte del cliente di concludere il rapporto non può costituire elemento fondante di una segnalazione.
Prima di effettuare la segnalazione di operazione sospetta alla UIF e al fine di consentire l'eventuale esercizio del potere di sospensione di cui all'articolo 6, comma 7, lettera c) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni e integrazioni, i professionisti si astengono dall'eseguire le operazioni per le quali sospettano vi sia una relazione con il riciclaggio o con il finanziamento del terrorismo.
Qualora l'astensione non sia possibile in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto ovvero l'esecuzione dell'operazione per sua natura non possa essere rinviata o l'astensione possa ostacolare le indagini, permane l'obbligo di immediata segnalazione di operazione sospetta ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni e integrazioni.
Le segnalazioni di operazioni sospette non costituiscono violazione di obblighi di segretezza, del segreto professionale o di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative; non comportano responsabilità di alcun tipo per i professionisti e per i loro collaboratori, che siano professionisti abilitati. Essi stessi o dipendenti, salvo che siano state poste in essere in malafede e per finalità contrarie a quelle previste dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni e integrazioni.
Le disposizioni a garanzia del segnalante si estendono agli atti connessi alla segnalazione e all'attività di approfondimento. In particolare, nessuna responsabilità deriva dal rispetto dell'obbligo di sospendere le operazioni disposto dalla UIF.
La segnalazione è un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti.

2. L'ANALISI DELLE OPERAZIONI DA SEGNALARE
La segnalazione di operazioni sospette si fonda su una compiuta valutazione, da parte dei professionisti, delle informazioni raccolte, registrate e conservate nell'ambito dell'adeguata verifica della clientela, nonché di quelle disponibili in virtù dell'attività professionale prestata e sull'individuazione di eventuali incongruenze rispetto alla capacità economica del cliente ovvero dell'eventuale gruppo societario cui lo stesso appartiene, agli strumenti utilizzati, alle finalità perseguite e alle prestazioni professionali di solito richieste.
A tal fine i professionisti valutano complessivamente, nel tempo, i rapporti intrattenuti con il cliente e l'eventuale gruppo societario cui lo stesso appartiene, avendo riguardo alle operazioni compiute o richieste nello svolgimento dell'incarico.
Il professionista, prima di inoltrare la segnalazione, compie una valutazione globale dell'operazione sulla base di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi conosciuti in ragione delle funzioni esercitate a seguito del conferimento dell'incarico.
Sono escluse dall'area valutativa indagini esterne o comunque estranee all'adempimento dell'incarico, fermo restando l'obbligo, a carico del professionista, di chiedere al cliente informazioni sullo scopo e sulla natura prevista dell'operazione o della prestazione professionale.

3. LA SOSPENSIONE DELLE OPERAZIONI
La UIF può sospendere le operazioni sospette, di propria iniziativa o su richiesta degli organi investigativi e dell'Autorità giudiziaria, per un massimo di cinque giorni lavorativi, purché ciò non pregiudichi il corso delle indagini, dandone immediata notizia ai suddetti organi.
Il provvedimento di sospensione è comunicato immediatamente al segnalante. Il mancato rispetto del provvedimento di sospensione è punito con sanzione amministrativa pecuniaria.
I professionisti possono contattare telefonicamente o via fax la UIF prima di procedere all'inoltro di una segnalazione, anche per ricevere istruzioni sul comportamento da tenere, con particolare riguardo al mantenimento della riservatezza, ai rapporti con il soggetto segnalato e alla gestione delle operazioni.

4. GLI OBBLIGHI IN MATERIA DI CONTRASTO AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO
I professionisti sono chiamati a segnalare anche operazioni che possono essere riconducibili al finanziamento del terrorismo.
L'individuazione dei flussi finanziari destinati ad attività di terrorismo, ove manchino indicatori di rischio correlati al profilo soggettivo del cliente, presenta evidenti difficoltà, in considerazione del fatto che le risorse impiegate nel finanziamento del terrorismo sono spesso di importo molto contenuto e possono essere anche di provenienza lecita.
Qualora i fondi utilizzati dai terroristi abbiano una provenienza illecita, i tradizionali indicatori di anomalia di ausilio nella individuazione di attività di riciclaggio consentono altresì di rilevare attività potenzialmente riconducibili al finanziamento del terrorismo. In questo caso, a seguito della rilevazione e successiva trasmissione della segnalazione dell'operazione sospetta spetterà alla UIF, in sede di approfondimento economico-finanziario, ovvero alle autorità investigative, attraverso lo sviluppo delle relative indagini, confermare il fondamento della segnalazione, individuando un'eventuale connessione con il fenomeno del finanziamento del terrorismo.
L'obbligo di segnalazione di operazioni sospette va distinto da quello di congelamento di fondi e risorse economiche.
Gli obblighi di congelamento sorgono qualora i soggetti riconducibili al finanziamento del terrorismo siano specificamente designati all'interno di regolamenti comunitari ovvero in appositi decreti emanati dal Ministero dell'economia e delle finanze. La materia relativa agli obblighi di congelamento e alle modalità operative per eseguire tali misure è regolata dal decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109.

5. LA PROCEDURA DI SEGNALAZIONE
Per una più efficace rilevazione e valutazione delle operazioni, può essere opportuno che i professionisti - in particolare se operanti nell'ambito di strutture associate o societarie - si avvalgano di procedure interne che prevedano una regolamentazione dell'iter valutativo seguito.
Tali procedure, infatti, garantiscono omogeneità di comportamenti, assicurano la pronta ricostruibilità a posteriori delle motivazioni delle decisioni assunte in caso di richieste da parte delle autorità competenti, consentono la ripartizione delle rispettive responsabilità.
Le misure eventualmente adottate sono modulate tenendo conto delle specificità della professione svolta e delle dimensioni organizzative e operative.
Le procedure previste favoriscono la diffusione e la conoscenza dei presupposti e della procedura di segnalazione delle operazioni sospette tra i propri dipendenti e collaboratori.

6. LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA
Tutte le informazioni relative alle segnalazioni di operazioni sospette, in ordine sia al contenuto sia alla effettuazione delle stesse, sono soggette a un regime di rigorosa riservatezza in base alla legge.
I professionisti adottano adeguate misure per assicurare la massima riservatezza delle informazioni relative alle segnalazioni di operazioni sospette.
Gli ordini professionali abilitati a ricevere la segnalazione provvedono trasmetterla integralmente alla UIF priva del nominativo del segnalante.
La UIF e gli organi investigativi possono richiedere ulteriori informazioni, ai fini dell'analisi finanziaria o dell'approfondimento investigativo, al soggetto che ha eseguito la segnalazione, ovvero a quei professionisti ai quali la segnalazione è direttamente collegata, tramite l'ordine professionale competente.
Allo scopo di corrispondere alle richieste di informazioni da parte della UIF in sede di analisi finanziaria nonché da parte del NSPV della Guardia di finanza e della DIA nell'ambito delle indagini investigative il nominativo del segnalante viene custodito dagli ordini stessi.
Nel caso in cui il professionista non si avvalga dell'ordine professionale, la segnalazione viene integralmente trasmessa alla UIF e le informazioni sono richieste dalla UIF o dagli Organi investigativi direttamente al segnalante, adottando adeguate misure al fine di assicurare la tutela della riservatezza.
L'identità del professionista che ha effettuato la segnalazione può essere rivelata solo qualora l'Autorità giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede.
I professionisti che effettuano la segnalazione e chiunque ne sia a conoscenza non possono dare comunicazione dell'avvenuta segnalazione e del contenuto della stessa fuori dei casi previsti dall'articolo 46 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni e integrazioni. La violazione del divieto di comunicazione è sanzionata penalmente.

7. FLUSSO DI RITORNO
La UIF comunica l'avvenuta archiviazione della segnalazione, a seconda dei casi, tramite gli ordini professionali ovvero direttamente ai professionisti segnalanti.
Appositi accordi tra la UIF e gli ordini professionali regolano la gestione del flusso di ritorno delle informazioni provenienti dalla UIF e rivolte al segnalante e la conservazione di dati e atti che i professionisti devono tenere a disposizione della UIF, per la relativa attività di analisi finanziaria.
Anche il flusso informativo di ritorno è sottoposto a un regime di rigorosa riservatezza e al divieto di comunicazione penalmente sanzionato.

8. FORMAZIONE
I professionisti adottano misure di formazione del personale e dei collaboratori ai fini della corretta individuazione degli elementi di sospetto.
Periodici programmi di formazione sono volti a consentire di riconoscere attività potenzialmente connesse con il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, anche attraverso la valutazione dell'esito delle segnalazioni acquisito in fase di feedback.
A tal fine, gli ordini professionali, che individuano le modalità attuative delle misure di formazione, contribuiscono alla diffusione della conoscenza della normativa antiriciclaggio e veicolano indicazioni di nuove strategie e prassi applicative di riciclaggio e finanziamento del terrorismo dalla UIF ai propri iscritti. La UIF, la Guardia di finanza e la DIA, forniscono indicazioni aggiornate circa le prassi seguite dai riciclatori e dai finanziatori del terrorismo.
La formazione deve avere carattere di continuità e sistematicità, nonché tenere conto dell'evoluzione della normativa in materia di antiriciclaggio.

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