Decreto Ministeriale del 24 settembre 2010 art. 4


PROGETTI D'INVESTIMENTO E SPESE AMMISSIBILI

1. I progetti d'investimento ammissibili alle agevolazioni del presente decreto sono quelli indicati nei Titoli II,III e IV.
Ai fini dell'ammissibilità è richiesto che ciascun progetto sia organico e funzionale al conseguimento degli obiettivi del contratto di sviluppo, e deve essere realizzato nell'ambito di unità produttive ubicate nelle aree rispettivamente indicate nei Titoli II e III. Per unità produttiva si intende la struttura produttiva dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più immobili e/o impianti, anche fisicamente separati ma collegati funzionalmente.
2. Fatto salvo quanto stabilito all'articolo 3, comma 3, per l'investimento proposto dal soggetto proponente, l'importo degli investimenti ammissibili di ciascun progetto non può essere inferiore a 1,5 milioni di euro.
3. I progetti devono essere avviati successivamente alla presentazione dell'istanza di accesso di cui all'articolo 7, comma 1. Per avvio del progetto si intende la data del primo titolo di spesa ammissibile. Il pagamento degli oneri concessori, non seguito da avvio dei lavori, non costituisce avvio del progetto e non è considerato una spesa ammissibile. Il programma di sviluppo deve essere concluso entro 48 mesi dalla presentazione dell'istanza di accesso di cui all'articolo 7, comma 1, ovvero entro un termine più breve ove reso necessario dalla normativa di riferimento in caso di cofinanziamento con risorse comunitarie.
4. Non sono ammessi i progetti d'investimento riguardanti le seguenti attività economiche:
a) agricoltura, silvicoltura e pesca: tutte le attività di cui alla sezione A della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
b) fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento: tutte le attività di cui alla sezione E della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
c) costruzioni: tutte le attività di cui alla sezione F della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
d) commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli: limitatamente alle attività di cui ai gruppi 47.8 «Commercio al dettaglio ambulante» e 47.9 «Commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi e mercati», della sezione G della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
e) trasporto e magazzinaggio: tutte le attività di cui alla sezione H della classificazione delle attività economiche ATECO 2007, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 del presente decreto;
f) attività dei servizi di alloggio e di ristorazione: limitatamente alle attività di cui alla categoria 56.10.4 «ristorazione ambulante e gelaterie ambulanti», della sezione I della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
g) servizi di informazione e comunicazione: limitatamente alle attività di cui alle classi 59.14 «attività di proiezione cinematografica» e 59.20 «attività di registrazione sonora e di editoria musicale», nonché alle attività di cui alla divisione 60 «attività di programmazione e trasmissione», della sezione J della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
h) attività finanziarie e assicurative: tutte le attività di cui alla sezione K della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
i) attività immobiliari: tutte le attività di cui alla sezione L della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
j) attività professionali, scientifiche e tecniche: tutte le attività di cui alla sezione M della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
k) noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese: tutte le attività di cui alla sezione N della classificazione delle attività economiche ATECO 2007, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 al presente decreto;
l) istruzione: tutte le attività di cui alla sezione P della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
m) altre attività di servizi: tutte le attività di cui alla sezione S della classificazione delle attività economiche ATECO 2007, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 al presente decreto.
Non sono altresì ammissibili alle agevolazioni i progetti d'investimento riguardanti le attività economiche relative ai settori della siderurgia, della cantieristica navale, dell'industria carboniera, delle fibre sintetiche come individuate nell'allegato 1 al presente decreto. Ulteriori precisazioni concernenti il settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli sono contenute nell'allegato 1 al presente decreto.
5. Le spese ammissibili alle agevolazioni sono quelle indicate nei Titoli II,III e IV del presente decreto, in relazione agli specifici progetti di investimento.

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