Decreto Ministeriale del 24 settembre 2010 art. 6


CONVENZIONE TRA IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E L'AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA

1. L'istruttoria tecnica preliminare alla stipula del contratto di sviluppo è affidata all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., nel seguito «Agenzia», ed è svolta sotto le direttive ed il controllo del Ministero dello sviluppo economico, nel seguito «MiSE», in base a quanto previsto da apposita convenzione. Gli oneri della convenzione tra il MiSE e l'Agenzia, a carico delle risorse destinate ai contratti di sviluppo, non possono essere superiori alla misura massima fissata con decreto del MiSE, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. La medesima convenzione disciplina le modalità di trasferimento dal MiSE all'Agenzia, sulla base dei fabbisogni, delle risorse finanziarie necessarie per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni relative ai progetti di sviluppo nonché di quelle riguardanti le eventuali opere infrastrutturali di cui all'articolo 3, comma 2. È fatto obbligo all'Agenzia di rendicontare periodicamente in ordine all'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo e alle relative attività svolte, nonché di fornire adeguate informazioni al MiSE, in ogni fase della procedura, con le modalità stabilite dalla convenzione.

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