Decreto Ministeriale del 24 settembre 2010 art. 5


AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse nei limiti delle intensità massime di aiuto previste nei Titoli II,III e IV del presente decreto, in relazione agli specifici progetti di investimento.
2. Le agevolazioni possono essere concesse nelle forme di aiuto trasparente di cui all'articolo 5 del paragrafo 1, lettere a), b,) e c), anche combinate tra loro, del Regolamento GBER. Le categorie di aiuto saranno limitate a quelle vigenti ed operative al momento della presentazione delle istanze e della concessione delle agevolazioni e saranno utilizzate secondo modalità già definite da normative esistenti o nel mentre approvate. L'utilizzo delle varie forme e la loro combinazione è definita in fase di negoziazione sulla base delle caratteristiche dei progetti e dei relativi ambiti di intervento.
3. Le agevolazioni di cui al presente decreto si intendono concesse con la sottoscrizione del contratto di sviluppo di cui all'articolo 10.
4. In tutti i casi in cui la tipologia di aiuto lo consenta, le agevolazioni sono erogate secondo le modalità definite nel contratto di cui all'articolo 10, sulla base di stati di avanzamento della realizzazione dei singoli progetti, e previa presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 8, comma 4, lettera g).

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Ministeriale del 24 settembre 2010 art. 5"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti