Rinuncia per iscritto a far valere l'intervenuta usucapione della servitù. Efficacia nei confronti dell'avente causa del titolare del fondo potenzialmente dominante. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 11158 del 30 maggio 2016)
Deve ritenersi opponibile all’avente causa la rinuncia scritta operata dal dante causa rispetto all’acquisizione per usucapione della servitù di passaggio sul fondo contiguo dovendosi ritenere che la volontà di non avvalersi della causa di acquisto del diritto reale minore a titolo originario maturata a favore del proprio fondo rileva di per sé, non potendo la sua efficacia negoziale essere fatta dipendere né dall’avvenuta comunicazione al successivo acquirente, che ancora non c’era, né dall’osservanza dell’onere della trascrizione, non potendo evidentemente esigersi una trascrizione della rinuncia quando mancava la trascrizione dello stesso atto di acquisto della servitù, non essendo stata la relativa usucapione ancora giudizialmente accertata.