Revocabilità della rinunzia



Ci si interroga circa la possibilità di revocare la rinunzia abdicativa. Generalmente l'irrevocabilità viene giustificata sulla base dell'intervenuta produzione dell'effetto dismissivo del diritto: una volta determinatasi l'estinzione di esso ne risulterebbe impossibile il riacquisto per mezzo di un atto unilaterale ad opera dello stesso rinunziante nota1 . Si badi tuttavia alla revoca della rinunzia all'eredità di cui all'art. 525 cod.civ.. Essa risulta infatti praticabile con l'effetto di determinare l'accettazione dell'eredità ogniqualvolta essa non sia stata acquisita dai chiamati in subordinenota2 .

Note

nota1

Bozzi, voce Rinunzia, in N.sso Dig.it., XV, Torino, 1968, p.1145.
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nota2

Moscarini, voce Rinunzia, in Enc.Giur.Treccani, p.6. Si può perciò affermare che, ogniqualvolta siamo di fronte ad una rinunzia  meramente abdicativa e si crei una situazione di vacanza del diritto, sia da ammettere la revocabilità della rinunzia (Sicchiero, voce Rinunzia, in Enc.dir., p.656). Diversa, invece, sarebbe la conclusione in tema di rinunzia traslativa, perché la medesima produce immediatamente, oltre la dismissione del diritto, anche l'effetto traslativo a favore del nuovo acquirente.
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Bibliografia

  • BOZZI, voce Rinunzia (dir. pubbl. e priv.), N.mo Dig. it.
  • MACIOCE, voce Rinunzia, Enc. giur.
  • SICCHIERO, Rinunzia, Enc.dir.

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