Violazioni all'art. 48 l.n. - sanzioni -




L'art. 48 l.n. consente la ricezione dell'atto pubblico senza l'assistenza dei testimoni, ad eccezione di alcuni tipi di atto che, in maniera tassativa, la stessa norma individua. Per gli altri atti, fuori da ipotesi tassative stabilite da norme speciali, la possibilità di non costituire i testi rimane principio generale dell'ordinamento.

La necessità di costituire i testimoni discende quindi o dall'espressa volontà delle parti o del notaio e dall'assenza di alcune condizioni soggettive in cui la parte può versare (impossibilità a leggere e a scrivere).

La mancata costituzione in atto di testi nell'ipotesi in cui essi risultino necessari (in tutte le ipotesi disciplinate dalla norma in commento) rende possibile l'applicazione della sanzione disciplinare nei confronti del notaio. In effetti la violazione dell'art.48 l.n. (in ogni sua componente), é sanzionata dall'art. 138, II comma l.n., che prevede la sospensione del notaio da sei mesi ad un anno. La violazione dell'art. 48 l.n. però non comporta solo conseguenze disciplinari; anche nei confronti dell'atto notarile si avranno effetti particolarmente gravi, considerato che ai sensi dell'art. 58, n. 4 l.n., l'atto notarile é nullo.



Quindi, in questo come in altri casi analoghi, l'errore del notaio nella sua opera di pubblico documentatore, comporta pesanti conseguenze anche sul negozio voluto dalle parti.

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Violazioni all'art. 48 l.n. - sanzioni -"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti