Requisiti per la rinuncia ai testimoni



Il testo dell'art. 48 l.n. novellato in esito all'entrata in vigore della c.d. legge di semplificazione (Legge 28 novembre 2005, n. 246 ) risolve definitivamente una vecchia "querelle" relativa all'ambigua dizione usata dal sostituito art. 48 l.n., in merito ai requisiti richiesti del "saper leggere e scrivere" della\le parti costituite, al fine di poter rinunciare alla presenza dei testi.

La dottrina più attenta aveva da sempre interpretato il principio posto dall'articolo in commento, nel senso dell'impossibilità di validamente rinunciare ai testi nel caso in cui una delle parti non potesse o non sapesse leggere o scrivere. Il vigente art. 48 l.n., non ripercorrendo la formulazione usata dalla vecchia norma, espressamente afferma che la presenza dei testi strumentali è superflua solo nel caso in cui tutte le parti "sappiano e possano leggere e scrivere". Quindi in ogni caso ove il soggetto non sia in grado, per un qualsiasi motivo anche transitorio, di poter leggere e/o scrivere, la presenza dei testi diviene necessaria.

Va anche rilevato che la questione connessa alla sintesi interpretativa tra la legge notarile e quanto previsto dalla Legge 18 del 1975 , (Provvedimenti a favore dei ciechi) e della sua specifica applicabilità all'atto pubblico per ministero del notaio pubblico ufficiale, risulta definitivamente risolta nel senso della necessaria presenza dei testi strumentali nel caso una parte sia un non vedente (Tribunale di Napoli, 22/06/2000 ; Cass. Civ. Sez. II, 4344/00 ).

Bibliografia

  • BOERO, La legge notarile commentata, Torino, 1993

Prassi collegate

  • Quesito n. 684-2007/C, Intervento in atto di soggetto affetto da patologia immobilizzante e assistenza dei testimoni

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