Rinunziabilità ai testimoni ex art. 56 l.n




Nell'ambito dell'ipotesi prevista dal I comma dell'art. 56 l.n., cioè di intervento in atto di parte completamente priva dell'udito, senza possibilità di correggere la menomazione con apposite apparecchiature e che sappia e possa leggere (e sottoscrivere) l'atto, sarà possibile evitare di costituire i testi strumentiali, nel rispetto del principio stabilito con la Legge 246/2005 . Ciò in quanto la situazione fisica della parte non appaia tale da rendere necessaria la funzione integrativa dei testimoni. Rimane ovvio che la mancata costituzione dei testi può essere ammessa unicamente nel caso disciplinato dal I comma dell'art. 56 l.n. . Diversamente rinverrà applicazione la regola generale stabilita dall'art. 48 l.n. . Se la parte non sa o non può leggere o scrivere sarà pertanto necessaria la presenza dei testi.

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