Cassazione Civile Sez. III 6383/2001: Responsabilità disciplinare del notaio e interesse giuridico

In tema di responsabilità disciplinare del notaio, l'interesse che rende incompatibile l'esercizio della funzione di interprete del sordomuto che sia parte dell'atto rogato (ex artt. 50 e 56 della legge notarile) non è ogni tipo di interesse (non importa, peraltro, se coincidente o confliggente con quello della parte), ma esclusivamente quello che possa legittimamente configurarsi come "interesse giuridico", attuale e diretto, in relazione all'oggetto del contratto (nell'affermare il suindicato principio di diritto, la S.C. ha così escluso la sussistenza di detto interesse - escludendo, conseguentemente, ogni profilo di responsabilità disciplinare a carico del notaio rogante - in fattispecie in cui l'interprete della parte sordomuta, che aveva alienato la sua quota di proprietà di un immobile, era risultato il fratello, che aveva a sua volta alienato, con lo stesso atto, la sua restante quota).

Commento

L'interesse che impedisce all'interprete del sordomuto di assumere tale ruolo deve essere rinvenuto esclusivamente in quell'interesse giuridico attuale e diretto che si pone in relazione all'oggetto del contratto (che dunque può determinare problemi di conflitto con il soggetto afflitto dalla minorazione), non essendo sufficiente un interesse eventuale ed indiretto.

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