Così come è risolto il problema della partecipazione all'atto notarile di una parte straniera che non conosca la lingua italiana, alla stessa maniera la legge notarile affronta e risolve la questione della partecipazione in atto di un soggetto portatore di particolare handicap
nota1.
Espressamente la legge notarile disciplina la presenza della parte sorda o muta
nota2.
L'art.
56 l.n. afferma che nel caso di intervento di
parte totalmente sorda, cioè comunque non in grado di udire alcun suono
nota3,
sarà necessario che la stessa legga personalmente l'atto scritto dal notaio, e che di tale operazione venga riportata idonea menzione nel documento.
La prima questione riguarda il fatto che la parte sia totalmente sorda e in cosa consista l'obbligo del notaio della verifica di tale condizione.
Certamente la parte per essere qualificata sorda ai sensi dell'art.
56 l.n. deve risultare totalmente priva dell'udito.
Non basta la semplice ipoacusia (
Cass. Civ. Sez. VI-II, ord. 7784/2020). Se la situazione non si presenta in questi esatti termini, l'atto è normalmente ricevibile, senza dover rispettare la procedura dettata dall'art.
56 l.n..
La parte dovrà dichiarare al notaio di essere totalmente priva dell'udito e tale dichiarazione pur non essendo oggetto di una richiesta menzione, viene normalmente riportata in atto a giustificazione della procedura di redazione utilizzata.
Come già detto incombe sul notaio di verificare, in fatto, le capacità delle parti, e quindi nel caso si trovi di fronte una parte che pur non avendo dichiarato di essere sorda lo sia veramente, al notaio non resta che attivare l'articolo
56 l.n..
La lettura dell'atto, prescritta dall'art. 56 primo comma l.n., deve essere eseguita alla presenza dei soggetti costituiti, in maniera tale che essi abbiano esatta cognizione dell'avvenuta lettura da parte del sordo
nota4, operazione peraltro oggetto di richiesta menzione
nota5.
Tale lettura ad opera del soggetto privo dell'udito non potrà mai sostituire quella finale dell'atto ad opera del notaio, in quanto le due letture sono richieste dalla legge notarile, per motivi ed obiettivi completamente diversi
nota6.
Nel caso di ricevimento di un
testamento per atto di notaio, il fatto che il testatore sia sordo, impone al notaio un'attività di documentazione leggermente diversa.
Data per scontata la presenza dei testimoni alla redazione dell'atto, nel caso di ricevimento di un testamento pubblico, l'ultimo comma dell'art.
603 cod.civ. afferma che anche nell'ambito del testamento si debba dare applicazione alle norme della legge notarile in materia di intervento in atto di muto o sordo ( espressione che sostituisce la precedente "sordomuto" per effetto dell'art.
1 della Legge 95/2006), con la variante dell'intervento di 4 testimoni nel caso in cui il testatore non sia nelle condizioni di poter leggere il documento.
Note
nota1
E' di tutta evidenza che la capacità naturale del soggetto deve essere assolutamente integra.
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L'esclusione della espressa disciplina relativa al soggetto non vedente sta a significare che il trattamento di un tale portatore di handicap trova, nei principi generali della legge notarile, tutti gli strumenti per garantire idoneamente tale soggetto, senza dover ricorrere a specifiche norme.
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In tal senso STUDIO CNN 10 gennaio 1978 n. 444.Nel caso di intervento di una persona affetta da sordità, ma munita di apparecchio auricolare che le consenta di comprendere e seguire perfettamente la lettura dell'atto, non trova applicazione l'art.
56 l.n. che parla di parte "interamente priva dell'udito". A tal riguardo si veda Cass. Civ., Sez. II,
24726/2019.
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Dal che si può affermare che comunque la lettura debba avvenire in maniera chiaramente percepibile da parte degli intervenuti, e non sicuramente "mentalmente".
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Così M. Di Fabio,
Manuale di Notariato, Milano, 1981, p.180.
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La lettura finale sempre necessaria riguarda anche gli altri intervenuti.

Bibliografia
- DI FABIO M., Manuale di Notariato, Milano, 1981