Vendita di beni di soggetti privati, imposte sui redditi


Di norma il periodo d’imposta nel quale calcolare e pagare l’imposta coincide con l’anno solare (1 gennaio - 31 dicembre) (art. 7, D.P.R. n. 917/1986).

Per le operazioni di vendita tra privati si applica il criterio di cassa, vale a dire che il reddito va dichiarato e tassato nell’anno in cui è percepito il corrispettivo, indipendentemente dal momento di trasferimento del bene. Il principio di cassa, infatti, dà rilievo esclusivamente al momento finanziario (incasso o pagamento) indipendentemente da tutte le fasi contrattuali anteriori.

Se l’acquirente adempie per mezzo di assegni bancari non trasferibili, bonifici bancari, carte di credito, ecc., per determinare il momento di percezione del reddito occorre aver riguardo alla specifica disciplina di questi mezzi di pagamento.

In via generale, è stato affermato (anche se per il lavoro dipendente) che il momento di percezione corrisponde con quello in cui il provento esce dalla disponibilità dell’erogante per entrare nel compendio patrimoniale del percettore; mentre nel caso di pagamento on line di contributi previdenziali con carte di credito l’onere può essere dedotto nell’anno d’imposta in cui la carta è stata utilizzata indipendentemente dal momento in cui verrà effettuato l’addebito sul conto corrente (risoluzione Agenzia delle Entrate n. 77/E/2007).

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Vendita di beni di soggetti privati, imposte sui redditi"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti