Restituzione di proventi già tassati


Di regola i proventi percepiti dai privati in corrispettivo di contratti di compravendita possono generare solo redditi diversi tassati nel periodo d’imposta in cui sono effettivamente percepiti (principio di cassa).

Per l’ipotesi che il reddito, dapprima dichiarato e assoggettato a tassazione, sia successivamente restituito in anni successivi (ad esempio a causa di un errore nel pagamento del prezzo o di risoluzione del contratto di compravendita), il generale principio di imputazione al periodo d’imposta secondo il criterio di cassa prevede che la somma successivamente restituita possa essere portata in deduzione dal reddito complessivo IRPEF del periodo d’imposta di restituzione (art. 10, lett. d-bis), D.P.R. n. 917/1986, modificato ex art. 1, comma 174, legge 27 dicembre 2013, n. 147).

Il recupero deve avvenire al lordo della relativa ritenuta fiscale (circolare n. 110/E/2005 e risoluzione n. 101/E/2007).

Sono deducibili anche le somme restituite dall’erede nella misura in cui hanno concorso a formare il reddito del de cuius e dell’erede (risoluzione n. 184/E/2001).

L’ammontare, in tutto o in parte, non dedotto nel periodo d’imposta di restituzione può essere portato in deduzione dal reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi. In alternativa il contribuente può chiedere il rimborso dell’imposta corrispondente all’importo non dedotto secondo modalità definite con decreto ministeriale (di cui, ahimè, ad oggi non vi è traccia!).

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