Il contratto di vendita può anche essere
condizionato sospensivamente, cioè contenere una condizione sospensiva che sospende e rinvia ad un momento successivo l’efficacia del contratto stesso e quindi il trasferimento giuridico del bene (ad esempio la vendita dell’appartamento può essere condizionata al trasferimento del venditore in un dato luogo).
Per tale ipotesi, ai fini della determinazione e pagamento dell’IRPEF (il provento appartiene alla categoria dei
redditi diversi, cfr. art. 67, D.P.R. n. 917/1986), è necessario sempre fare riferimento al momento del pagamento del prezzo (
principio di cassa). Infatti il reddito si considera prodotto e va dichiarato nel periodo d’imposta in cui il prezzo è effettivamente
percepito.
Per le specifiche fattispecie di vendita si rimanda alla voce sull'
oggetto della vendita e sul
regime fiscale della vendita immobiliare.