La legge e gli interpreti sono soliti effettuare alcune distinzioni in tema di prestazione, avendo riguardo alla natura della condotta ovvero del bene materiale che costituisce il termine oggettivo di essa.
La prestazione può consistere in un dare (una somma di danaro, della merce, una
res determinata),
in un facere (si
pensi all'obbligazione dell'appaltatore di eseguire un'opera o un servizio, o all'obbligazione del lavoratore subordinato, che pone la sua attività a disposizione del datore di lavoro)
o in un non facere (l'imprenditore che si impegna a non produrre una certa macchina nell'ambito di una pattuizione di non concorrenza, o analogamente a non commerciare i suoi prodotti in una data regione).
Circa le prime, cioè le obbligazioni di dare, è possibile distinguere, con riferimento all'oggetto mediato, tra varie specie di obbligazioni (generiche, specifiche) come meglio si dirà a proposito della disamina specifica di questo aspetto.
La prestazione viene definita come
infungibile quando viene in considerazione un oggetto mediato o immediato (quale ad esempio un facere attinente alle prestazioni professionali di un avvocato ovvero la consegna di un quadro di un famoso pittore), si dice invece
fungibile quando è irrilevante per il creditore la
res dedotta nell'ambito della prestazione di consegnare ovvero se il
facere può indifferentemente provenire dall'attività dell'obbligato o di un altro soggetto.
Si può inoltre parlare di
prestazione istantanea o continuativa (o a tratto successivo) in relazione al fatto che il perfezionamento di essa consista in un unico atto, che solitamente si esaurisce in un unico contesto (es.: la consegna d'una cosa determinata) ovvero in una serie successiva di atti (come nel contratto di somministrazione ovvero nel rapporto di lavoro subordinato)
nota1 .
Si parla ancora di
istantanea e di prestazione
ripetuta o periodica, che consiste in atti plurimi distanziati nel tempo a periodi fissi o mobili.
Infine, nell'ambito delle prestazioni di
facere, si distinguono quelle che per lo più sono idonee a procurare al creditore il risultato che egli ha diritto di conseguire (
obbligazioni c.d. di risultato), da quelle che non garantiscono la produzione di un esito determinato (
obbligazioni di mezzo)
nota2. Ad esempio l'avvocato, pur dovendo occuparsi con diligenza della causa, non è tenuto a garantire una sentenza favorevole; il medico, pur essendo tenuto a prestare appropriatamente le cure del caso, non può assicurare la guarigione.
Note
nota1
In particolare il Breccia (
Le obbligazioni, in Tratt. dir. priv., a cura di Iudica-Zatti, Milano, 1991, p. 163) afferma che questa categoria di rapporti assume rilievo soprattutto con riguardo agli effetti delle cause di scioglimento del vincolo. Infatti le prestazioni già eseguite non sono soggette a restituzione poiché nel momento in cui sono compiute hanno una giustificazione autonoma che non viene meno in conseguenza della caducazione del rapporto (p.es., art.
1373, II comma, cod. civ.).
top1nota2
La giurisprudenza italiana ha fatto ampio uso di tali qualificazioni al fine di distinguere il rapporto di lavoro subordinato (nel quale è dovuta soltanto l'attività lavorativa e non è promesso un risultato materialmente distinguibile dall'attività) e il rapporto di lavoro autonomo (art.
2222 cod. civ. , nel quale si promette solo il risultato utile).
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