La prestazione



Con il termine prestazione si intende evocare sia il comportamento, la condotta che deve tenere il soggetto obbligato (naturalmente non importa se si tratta di un comportamento personale del debitore o del complesso di attività che questi è obbligato a organizzare e dirigere per assolvere al suo obbligo, come avviene sempre quando si tratta di obbligazioni assunte da un'impresa. Si pensi altresì alla sostituibilità del debitore nel caso di adempimento del terzo), sia l'esito, il risultato pratico di tale condotta (ad es., la prestazione dovuta è sia l'allestimento del cantiere con cui l'appaltatore provvede a costruire l'opera appaltata, sia la casa finita che il creditore ha diritto di ricevere) nota1 .

Il contenuto della prestazione, nel senso precisato, può essere costituito da qualsiasi condotta positiva o negativa, estrinsecantesi in una condotta materiale ovvero negoziale (costruire un manufatto, prestare il proprio consenso onde perfezionare un contratto).

E' inoltre usuale il riferimento alla necessità che la prestazione sia possibile, lecita, determinata ovvero comunque determinabile, con ciò estendendosi alla prestazione le caratteristiche legali che l'art. 1346 cod. civ. detta in tema di requisiti essenziali dell'oggetto del contratto.

Più in particolare, salvo lo specifico approfondimento che appropriatamente sarà oggetto di analisi in tema di oggetto del contratto, è sommariamente possibile, in relazione a ciascuno delle evocate qualificazioni, riferire quanto segue.

Quanto alla possibilità, evidentemente l'obbligazione di consegnare una cosa non può sorgere o essere attuata in relazione all'eventuale inesistenza della stessanota2 . Occorre, come vedremo in materia di inadempimento dell'obbligazione, che si tratti a questo proposito di una impossibilità assoluta ed oggettiva.

Quanto alla liceità nota3 occorre notare che essa può dipendere sia dall'illiceità della prestazione, in sé e per sé considerata (si pensi alla prestazione sessuale afferente ad un contratto di meretricio), sia dal non poter essere dedotta nell'ambito di un determinato vincolo obbligatorio (es.: obbligo di consegnare sostanza stupefacente per utilizzo non terapeutico), ciò che può evocare una parallela illiceità della causa, come vedremo a suo luogo.

Quanto alla determinatezza o alla determinabilità occorre che, quanto meno, le parti ovvero la legge abbiano posto criteri alla stregua dei quali pervenire alla determinazione della prestazione nota4. Spesso in tal senso operano norme dispositive (es.: in materia di lavoro autonomo l'art. 2225 cod. civ. , per l'appalto l'art. 1657 cod. civ. ). La determinazione può altresì essere rimessa ad un terzo, denominato arbitratore (art. 1349 cod. civ. ) nota5.

La distinzione che è stata altrove compiuta tra oggetto mediato (il bene della vita) e oggetto immediato (la prestazione) dell'obbligazione permette all'interprete di riferire in modo appropriato le qualificazioni concernenti la possibilità o impossibilità, la liceità o illiceità Esse devono infatti venir riferite all'oggetto immediato dell'obbligazione, cioè alla prestazione. All'oggetto mediato si addicono invece caratteri propri delle cose della vita di tutti i giorni quali la determinatezza o indeterminatezza, la attualità o la futurità, la genericità o la specificità (mentre la fungibilità o l'infungibilità fanno già rinvio ad un criterio in qualche misura giuridico, in quanto si discosti eventualmente dalla sottostante distinzione tra cosa di genere e cosa di specie). A riprova della fondatezza di quanto si dice, si pensi ad una cosa come la sostanza stupefacente. Si può dire che la droga sia illecita? Nessun bene di per sé è qualificabile come illecito: illecita è la deduzione di esso nell'ambito di una determinata pattuizione. Così è illecita la prestazione (oggetto immediato) dedotta in una compravendita tra privati a fini non terapeutici avente ad oggetto (mediato) sostanza stupefacente. Non altrettanto sarebbe a dirsi qualora l'alienazione intervenisse per finalità mediche e terapeutiche. Il tema è particolarmente ricco di implicazioni in materia di contratto. Si riferirà dell'influenza di questo aspetto riguardante ad un tempol'illiceità dell'oggetto e quella della causa.

L'art. 1174 cod. civ. prevede che la prestazione che forma oggetto dell'obbligazione debba essere suscettibile di valutazione economica e (manifestando la congiunzione "e" la concorrenza dei due requisiti) che corrisponda ad un interesse, anche non patrimoniale, del creditore.

Il modo di disporre dell'art. 1174 cod. civ. palesa l'ininfluenza del fatto che la prestazione corrisponda ad un interesse economico del creditore: anche il soddisfacimento di interessi sportivi, ricreativi, culturali può essere validamente oggetto di una prestazione vincolante per il debitore nota6. In ogni caso la prestazione dovuta deve avere carattere patrimoniale, occorre cioè sia suscettibile di valutazione economica nota7.

Note

nota1

Talvolta la prestazione viene individuata descrivendo il risultato che il creditore ha diritto di conseguire (obbligazione di risultato), altre volte viene individuata attraverso il comportamento del debitore (obbligazione di mezzi): v. Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 1985, p. 425; Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p. 534. La riferita distinzione sarà oggetto di specifica separata disamina.
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nota2

La nozione di possibilità indica la suscettibilità di adempimento dell'obbligazione in relazione allo sforzo diligente dovuto dal debitore, dovendo essere riferita al momento della produzione degli effetti: cfr. Bianca, Diritto civile, vol. IV, Milano, 1998, p. 83; Gazzoni, op. cit., p. 846.
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nota3

La liceità viene per lo più riferita al momento in cui il contratto è stipulato ed in base alla legge in quel momento vigente: v. Gazzoni, op. cit., p. 846. Una compiuta disamina relativa al momento dell'apprezzamento della possibilità e della liceità verrà affrontata in sede di analisi di tali requisiti riferiti all'oggetto del contratto.
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nota4

Sulla determinatezza o determinabilità della prestazione cfr. Bianca, op. cit., p. 85, e Galgano, Diritto privato, Padova, 1994, p. 237. Anche in relazione a tale aspetto non si può non fare rinvio all'analisi condotta in tema di oggetto del contratto, dunque di commento dei singoli requisiti di cui all'art. 1346 cod. civ..
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nota5

L'arbitratore deve procedere con equo apprezzamento. La sua determinazione può essere impugnata e sostituita dalla valutazione del giudice quando sia manifestamente iniqua o erronea: v. Trimarchi, Istituzioni di diritto privato, Milano, 1991, p. 219, e Torrente-Schlesinger, op. cit., p. 426. Il punto verrà analizzato con riferimento al requisito della determinabilità dell'oggetto del contratto.
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nota6

Il carattere costitutivo dell'interesse creditorio comporta che l'obbligazione non sorge se tale interesse non sussiste o se la prestazione è insuscettibile di soddisfarlo: Bianca, op. cit., p. 43.
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nota7

In dottrina per lo più si valuta il requisito della patrimonialità in termini oggettivi, facendo riferimento all'ambiente giuridico-sociale nel quale l'obbligazione sorge: Rescigno, voce Obbligazioni (diritto privato), in Enc. dir., vol. XXIX, Milano, 1979, p. 186.
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Bibliografia

  • GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006
  • RESCIGNO, Obbligazioni (diritto privato), Milano, Enc.dir., XXIX, 1979
  • TRIMARCHI, Istituzioni di diritto privato, Milano, 1991

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