Tribunale di Vercelli del 2002 (05/07/2002)


Ai sensi dell'art. 2312 cod. civ., per ottenere la cancellazione dal registro delle imprese di una società in liquidazione è necessario e sufficiente che si sia provveduto all'approvazione del bilancio finale di liquidazione, mentre invece non occorre che risulti l'effettiva definizione di tutti i rapporti giuridici pendenti.

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