Tribunale di Venezia del 2004 (24/09/2004)


Si dichiara la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale delle disposizioni ex artt. 404, 405, n. 3 e 4, e 409, 413, ultimo comma e 418 ultimo comma c.c., le quali appaiono irragionevoli, nella misura in cui, una volta operata la scelta organizzativa di non concentrare in un unico organo la gestione del medesimo caso umano, non prevedono tuttavia, in caso di divergenza tra il giudice dell'interdizione e il giudice tutelare, le modalità di risoluzione di eventuali divergenze: sia sull'interpretazione da dare degli istituti in parola, dei relativi presupposti e dell'ampiezza dei relativi effetti, sia sulla gravità della deficienza psichica del soggetto incapace.

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