Tribunale di Venezia del 1999 (14/07/1999)


In caso di lesioni personali cagionate da incapace che sia stato prosciolto in sede penale per difetto di imputabilità, il giudice civile che condanna al pagamento a favore del danneggiato di un'equa indennità ai sensi dell'art. 2047 c.c. non può comprendere i danni morali.I parenti del soggetto maggiore di età incapace naturale al momento del fatto illecito non sono tenuti alla sua sorveglianza se al momento del fatto questi non fosse stato interdetto o inabilitato e messo o semplicemente accolto sotto l'altrui tutela o vigilanza.

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