Tribunale di Venezia del 2002 (10/09/2002)


Nell'ipotesi in cui, per effetto di un'errata sterilizzazione da parte del medico, si verifichi una nascita non desiderata, vi è obbligo del medico di risarcire i danni subiti dai genitori e consistenti nel costo di mantenimento del figlio fino a quando sarà presumibilmente autosufficiente. Inoltre, deve essere risarcito il danno biologico subito dalla madre per la lesione all'integrità psico-fisica che viene determinata dalla gravidanza.Il diritto "alla procreazione cosciente e responsabile" è un diritto tutelato dagli art. 2 e 13 cost., cosicché una gravidanza non desiderata, causata da un errato intervento di sterilizzazione, costituisce una lesione personale.Nel caso in cui un intervento di sterilizzazione eseguito su una donna non riesca per imperizia del medico, spetta alla madre il risarcimento del danno biologico (nella specie, depressione) patito in conseguenza della nascita, ed a tutti e due i genitori il risarcimento del danno patrimoniale consistente nelle spese causate dal parto e negli oneri di mantenimento della prole. Nella liquidazione di questi ultimi, tuttavia, deve tenersi debito conto del vantaggio che il figlio, una volta cresciuto, verosimilmente arrecherà alla famiglia d'origine.Rispetto alla responsabilità del medico da nascita indesiderata, il mancato ricorso all'interruzione volontaria della gravidanza non può essere considerato un concorso di colpa del danneggiato, e nemmeno consenso alla nascita di un nuovo bambino. L'aborto non è un comportamento giuridicamente pretendibile e non costituisce un mezzo di controllo delle nascite, per cui l'interruzione di gravidanza, anche se lecita, non costituisce un comportamento del creditore che avrebbe ragionevolmente potuto evitare il danno.

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