Tribunale di Torino del 2012 (20/02/2012)



Il pur fondamentale diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, scaturente dall’art. 21 Cost., non può, oggi, in una moderna società democratica, che essere intrinsecamente inteso nella sua accezione più ampia, e cioè come diritto non solo “ad informare” ma anche “ad essere informati”. La estrinsecazione del pensiero di chi effettua comunicazione può infatti influire sulla formazione del pensiero di chi “informazioni percepisce”, e, di conseguenza, sulle sue libere scelte, che, se alterate da non vere, denigratorie informazioni, possono risultare direttamente pregiudizievoli non solo per i destinatari della notizia, ma anche eventualmente per soggetti terzi, che da tale comportamento illecito risultino, ex art. 2043 c.c., direttamente pregiudicati.

Al diritto di telecronaca deve essere attribuito, oltre all’essenziale significato individuale di libera espressione del pensiero del giornalista, anche l’altrettanto importante significato, di carattere sociale, di libera espressione del pensiero dei cittadini destinatari dei messaggi audiovisivi, in quanto titolari del diritto di vedere tutelata la libera formazione del loro pensiero, e,i conseguentemente, la formazione di una loro opinione consapevole in riferimento a fatti di pubblica rilevanza; tutela che, certo, è raggiungibile soltanto quando le informazioni fornite sono vere. Per contro, quando la distorta informazione, pregiudicando il diritto “di pensiero” degli ascoltatori, in quanto idonea a sviare così le scelte dei cittadini, causa un danno ingiusto anche ad eventuali soggetti terzi, questi ultimi diventano titolari di un diritto risarcitorio, ex art. 2043 c.c., in riferimento all’art. 21 Cost.

Il diritto di manifestare il proprio pensiero tramite una trasmissione televisiva, inteso come irrinunciabile espressione del singolo giornalista, non può non riguardare anche quello altrettanto irrinunciabile di tutti i videoascoltatori, di poter formare liberamente (senza l‘inquinamento di informazioni inesatte e\o tendenziosamente non vere) il proprio pensiero, per poterlo, a loro volta, liberamente manifestare anche attraverso una libera determinazione di acquisto di un certo tipo di autovettura, ove rispondente alle proprie inclinazioni ed esigenze personali. Trattasi di una libertà di scelta che, se compromessa, può venire a ledere, ex art. 2043 c.c. anche il diritto di una Casa automobilistica nella vendita dei suoi prodotti secondo le regole della libera concorrenza a non vedere compromessa la propria reputazione sul libero mercato. Questo, in considerazione del fatto che la violazione del principio della libera manifestazione del pensiero, in riferimento ai soggetti destinatari di una denigratoria notizia teletrasmessa, costituisce un illecito plurioffensivo, che lede e\o pone in pericolo non un solo bene, ma più beni diversi, e, segnatamente tanto l‘interesse degli ascoltatori a poter esprimere liberamente le proprie idee liberamente formate, quanto l’eventuale interesse, in capo al soggetto denigrato, a non vedere pregiudicata la propria immagine commerciale e compromessa la possibilità di vendita dei propri prodotti secondo le regole del mercato, così da patire un danno ex art. 2043 c.c.

I pregiudizi non strettamente materiali che conseguono alla lesione della reputazione e/o dell'immagine commerciale costituiscono voci di danno non patrimoniale che come tale può essere percepito e sofferto anche da una persona giuridica, quando alla stessa derivi una compromissione nella capacità di concorrenza sul mercato. La misura del pregiudizio non può che essere calcolata in funzione del riflesso sul senso della dignità professionale dei soggetti passivi che, organicamente, compongono la persona giuridica.

Nella quantificazione del danno occorre avere riguardo al raggio di offensività e al numero dei lavoratori. La liquidazione così operata va poi ridotta nella misura nella quale il pregiudizio in questione è suscettibile di parziale riparazione mediante la pubblicazione per estratto della sentenza che, divulgando la sussistenza del diritto leso e la conseguente necessità di reintegrazione, contribuisce a ridurre in forma specifica gli effetti negativi dell'offesa all'onore integrante il danno non patrimoniale subìto dalla società di capitali.

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