Tribunale di Roma, sez. V del 2017 (01/02/2017)



Ai sensi dell’art. 63 disp. att., c.c., il condominio, e per esso il suo amministratore, ha l’obbligo di comunicare al proprio creditore insoddisfatto i dati dei condomini morosi nel pagamento dei contributi condominiali relativi al credito stesso.

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