Tribunale di Roma, sez. III del 2015 numero 5009 (04/03/2015)




Il socio di Snc, nel caso in cui i patti sociali prevedano una durata della società per un tempo indubbiamente superiore alle aspettative di vita media, ha il diritto di recedere dal rapporto societario, ai sensi dell'art. 2285 comma I e III c.c..
Detta ipotesi è infatti assimilabile a quella della costituzione di società a tempo indeterminato, con conseguente diritto dei soci di recedere ad nutum, salvo il preavviso di tre mesi stabilito dalla norma richiamata.

Il recesso, comunicato ai soci con preavviso di almeno tre mesi, è atto unilaterale recettizio che non soggiace, secondo uniforme giurisprudenza, ad alcun requisito di forma: in caso di comunicazione orale va prodotta la prova della sua reale effettuazione e del suo recepimento da parte dell'altro socio, destinatario della comunicazione stessa - circostanza quest'ultima, la cui sussistenza è necessaria trattandosi di atto recettizio, che spiega i propri effetti soltanto una volta pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario.

Il valore della quota deve essere determinato, ai sensi dell'art. 2289 comma II c.c., avuto riferimento alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento, attribuendo ai beni il loro valore effettivo.

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