Tribunale di Roma, sez. III del 2015 numero 21224 (22/10/2015)



L'ingiuria che rileva ai fini della revocazione della donazione, ai sensi dell’art. 801 c.c., deve colpire la sfera morale e spirituale del donante in modo diretto ed esplicito, con modalità di gravità e potenzialità offensiva oggettiva tale da ripugnare alla coscienza comune. L'ingiuria grave deve, altresì, essere riconducibile a comportamenti che rappresentano in maniera obiettiva una radicata e profonda avversione del donatario verso il donante. Devono, tuttavia, escludersi tutte quelle manifestazioni lecite di espressione della libertà personale, non sanzionabili dall'ordinamento.

È ammissibile il recesso ad nutum, con il solo onere del preavviso, dal vincolo sociale costituito per una durata che ecceda la vita media del socio. Deve ritenersi comunque valido di recesso del socio anche che faccia riferimento ad una normativa errata, dovendosi ritenere rilevante la volontà di recedere laddove compete successivamente al giudice l'esatto inquadramento normativo o statutario della fattispecie.

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